Designazione dei gatekeeper: il contenzioso che definisce il perimetro del DMA, e che cosa rischia l’obbligo di interoperabilità
La serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione del 12 ottobre 2026 pubblica due atti che riguardano la stessa domanda, affrontata dai due lati opposti. Il primo è una sentenza che respinge il ricorso di un concorrente contro una mancata designazione. Il secondo è l’impugnazione con cui un gatekeeper contesta la propria.
La domanda è dove si fermi il perimetro del regolamento (UE) 2022/1925, il Digital Markets Act. Non è una questione di etichette. Dentro il perimetro scattano gli obblighi degli articoli 5, 6 e 7, e fra questi ce ne sono tre che incidono direttamente sull’architettura di sicurezza di un prodotto.
Sono l’apertura a negozi e applicazioni di terzi sul sistema operativo, prevista dall’articolo 6, paragrafo 4; l’interoperabilità a titolo gratuito con le stesse componenti hardware e software disponibili ai servizi del gatekeeper, prevista dall’articolo 6, paragrafo 7; e l’interoperabilità della messaggistica, prevista dall’articolo 7. L’ultimo è quello in gioco qui.
Oggi quel perimetro conta 23 servizi di piattaforma di base, distribuiti su sette gatekeeper, secondo il portale della Commissione. Due di quei 23 sono WhatsApp e Messenger, designati sotto lo stesso caso DMA.100024. Uno dei due è ora sotto impugnazione.
Opera contro Commissione: la porta si apre anche dall’esterno
La sentenza del Tribunale del 2 settembre 2026 nella causa T-357/24, ECLI:EU:T:2026:520, respinge il ricorso di Opera Norway AS e la condanna alle spese. Microsoft è intervenuta a sostegno della Commissione. Ha deciso l’Ottava Sezione a cinque giudici, giudice relatore Petrlik, dopo l’udienza del 22 ottobre 2025.
Il punto 1 della sentenza individua l’atto impugnato. È la decisione di esecuzione C(2024) 806 final del 12 febbraio 2024, che chiude l’indagine di mercato avviata con la decisione C(2023) 6078. I casi sono tre: DMA.100015 sui motori di ricerca online, DMA.100028 sui browser web e DMA.100034 sui servizi pubblicitari online.
La sequenza va ricostruita perché spiega la natura del contenzioso. Il 3 luglio 2023 Microsoft ha notificato di raggiungere le soglie. Il 5 settembre 2023, con la decisione C(2023) 6106 final, la Commissione l’ha designata gatekeeper per Windows PC OS. Lo stesso giorno, con la decisione C(2023) 6078 final, ha concluso che Bing, Edge e Microsoft Advertising erano servizi di piattaforma di base. Microsoft aveva però presentato argomentazioni che mettevano manifestamente in dubbio le presunzioni.
Da lì l’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 3. L’esito, all’articolo 1 della decisione impugnata, è la non designazione di Microsoft per quei tre servizi.
Il primo passaggio della sentenza è quello che vale oltre il caso. Il Tribunale dichiara ricevibile il ricorso di un terzo contro una decisione che esclude la designazione. L’incidenza individuale si valuta su un insieme di indizi concordanti, che possono riguardare sia l’incidenza sulla posizione di mercato del ricorrente sia la sua partecipazione al procedimento amministrativo.
Il ragionamento è concreto, e i numeri contano. Secondo la decisione impugnata, come riportata dal Tribunale, nel dicembre 2022 Edge rappresentava il 5,8 per cento delle pagine Internet consultate su tutti i dispositivi nella regione Europa. Nella media fra 2020 e 2022 la quota era del 3,9 per cento. Nello stesso mese Chrome stava al 59 per cento e Safari al 22, con Firefox al 6,4 nella media triennale.
Il punto 53 chiude il cerchio sulla legittimazione. La scala di utilizzo di Edge, al momento della decisione, era paragonabile a quella di Opera. Se Microsoft fosse stata designata avrebbe dovuto presentare una schermata di scelta del browser, e Opera vi sarebbe comparsa, raggiungendo in modo efficace gli utenti finali di Edge.
Si aggiunge un elemento che il Tribunale valorizza al punto 56. Opera faceva parte di un numero circoscritto di concorrenti che la Commissione stessa aveva scelto di invitare al procedimento con una richiesta di informazioni, e ha risposto il 12 ottobre 2023. Quella partecipazione, pur limitata, entra nel complesso di indizi.
La lettura della redazione è che da oggi il contenzioso sul perimetro abbia due porte, e la seconda sia nuova. Il gatekeeper impugna la designazione, come fa da tre anni. Il concorrente impugna la non designazione, e lo fa con una legittimazione costruita su un rimedio che il DMA gli avrebbe dato.
Che cosa serve per confutare la presunzione
Sul merito il Tribunale respinge tutte le parti del motivo unico, e nel farlo fissa quattro punti.
Primo. La Commissione poteva tenere conto dell’esigua scala di utilizzo di Edge, calcolata come quota del numero totale di pagine Internet consultate. Il considerando 23 del DMA menziona espressamente, fra gli elementi direttamente relativi ai criteri quantitativi, l’importanza del servizio tenuto conto della portata complessiva delle sue attività.
Secondo. Il confronto fra la scala di utilizzo di Edge e quella dei browser concorrenti è ammissibile, e il punto 88 precisa che non equivale a una definizione di mercato. Il punto 85 richiama sul punto la sentenza ByteDance del 17 luglio 2024, dove il Tribunale aveva già affermato che l’elenco del considerando 23 non è esaustivo.
Terzo. La Commissione poteva considerare che Edge si basa su Blink, un motore di rendering a codice sorgente aperto gestito da un terzo. Il punto 166 aggiunge che Opera non ha dimostrato che la modificabilità di Blink da parte di Microsoft inficiasse quella constatazione.
Quarto. Disporre di un ecosistema di piattaforme digitali può essere rilevante, e anche qui il punto 180 cita ByteDance. Ogni ecosistema va però esaminato individualmente, e poiché la scala di utilizzo di Edge era rimasta esigua, Microsoft non poteva usarlo come leva per le altre componenti del proprio ecosistema.
C’è poi il contrappeso che la sentenza mette in capo alla Commissione. L’onere della prova grava sull’impresa, ma il principio di buona amministrazione impone un’indagine diligente, e la Commissione deve concorrere con i propri mezzi all’accertamento dei fatti. Deve considerare anche elementi di cui dispone o potrebbe ragionevolmente disporre, eventualmente coincidenti con i criteri qualitativi dell’articolo 3, paragrafo 8.
Il limite è al punto 228: non spetta alla Commissione cercare di propria iniziativa, in assenza di qualsiasi indizio, tutte le informazioni che possano presentare un nesso con il caso. Il punto 246 chiarisce infine il riparto interno all’articolo 17: i paragrafi 1 e 2 valgono per le designazioni qualitative, il paragrafo 3 per quelle quantitative.
Meta: Marketplace cade, Messenger resta
L’altro versante arriva dalla sentenza del Tribunale del 3 giugno 2026 nella causa T-1078/23, ECLI:EU:T:2026:357, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 20 luglio 2026. Il dispositivo annulla l’articolo 2, lettera f), della decisione C(2023) 6105 final del 5 settembre 2023, respinge il ricorso quanto al resto e lascia le spese a carico di ciascuna parte. Anche qui Ottava Sezione a cinque giudici, giudice relatore Kingston.
Il punto 11 della sentenza riporta l’articolo 2 della decisione, e vale citarlo perché individua i due servizi in discussione: alla lettera e) il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero Messenger, alla lettera f) il servizio di intermediazione online Marketplace.
L’annullamento colpisce la lettera f), e ha due motivi che non toccano la sostanza economica.
Il primo è un errore di diritto sul quadro temporale. La Commissione ha preso in considerazione gli ultimi tre esercizi precedenti la designazione, dal 2020 al 2022. Ha così confuso due quadri temporali distinti. Il primo è quello della soglia dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c). Il secondo serve a qualificare un servizio come servizio di piattaforma di base ai sensi dell’articolo 2, punto 2, e per quello il legislatore non ha previsto un esame retrospettivo.
Il secondo è un difetto di motivazione. Meta aveva modificato Marketplace il 31 luglio 2023, limitando il numero di annunci pubblicabili per utente per evitarne l’uso professionale. La decisione non contiene alcuna analisi concreta di quelle modifiche. Non spiega perché la condizione sull’uso da parte di utenti commerciali fosse soddisfatta alla data di adozione. E non chiarisce perché le abbia trattate come limitazioni future, quando era stata informata che erano già attuate.
Va aggiunto il contesto, perché cambia il peso della vittoria. Marketplace era già uscito dal perimetro per mano della Commissione, con la decisione C(2025) 2547 del 23 aprile 2025. L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del DMA, nel caso DMA.100044, con sintesi pubblicata in GU C, 2025/4223.
Il motivo di quell’abrogazione è distinto da quello dell’annullamento. Considerate le misure supplementari attuate da Meta nel dicembre 2023 e nel gennaio 2024, la soglia dei diecimila utenti commerciali dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non risultava più soddisfatta. Il Tribunale ha riconosciuto a Meta un interesse ad agire residuo, perché l’abrogazione opera ex nunc e non ripristina la situazione precedente.
Quindi il Tribunale ha annullato una designazione che la Commissione aveva già ritirato, per ragioni diverse e con effetti diversi.
Sul resto il ricorso è respinto, e il resto comprende Messenger. Il Tribunale conferma che è un servizio di piattaforma di base autonomo e distinto da Facebook. Le ragioni sono tre: la maggioranza degli utenti accede tramite un’applicazione mobile autonoma dedicata; il servizio funziona anche quando l’account Facebook è disattivato, come rileva il punto 43; Meta fornisce e promuove strumenti specifici per Messenger.
Il Tribunale aggiunge che un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero va separato da un servizio di social network online, perché non appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base. La fornitura integrata non impedisce la separazione, e il considerando 64 contempla quella configurazione.
Sulla confutazione delle presunzioni il Tribunale è netto. Gli argomenti devono essere direttamente relativi alle soglie quantitative e idonei a dimostrare, con un alto grado di plausibilità, che le presunzioni sono messe in dubbio. L’argomento di Meta sulla scarsa importanza di Messenger nel traffico business to consumer nello Spazio economico europeo non è risultato sufficientemente fondato. Quello su altri servizi di discussione online e sul multihoming non era suffragato da dati precisi.
Due passaggi smontano obiezioni intuitive. L’uso prevalentemente consumer to consumer non mette in dubbio la presunzione di punto di accesso importante. Non rileva nemmeno il fatto che le conversazioni con utenti commerciali possano essere avviate soltanto dagli utenti finali. La possibilità di raggiungere gli utenti, prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non implica che il contatto debba partire dall’utente commerciale.
L’impugnazione del 12 ottobre, e il punto che decide
L’impugnazione C-909/26 P, proposta l’11 agosto 2026 e pubblicata il 12 ottobre, aggredisce esattamente quel pezzo. Meta chiede alla Corte di annullare il punto 2 del dispositivo nella parte in cui respinge il ricorso contro l’articolo 2, lettera e), della decisione del 5 settembre 2023. In subordine chiede il rinvio al Tribunale. Le altre parti del procedimento sono la Commissione e la Repubblica francese.
Il motivo è unico: errori di diritto e motivazione insufficiente quanto alla qualificazione di Facebook Messenger come autonomo servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero.
Qui sta la ragione per cui questa impugnazione pesa più dell’annullamento di Marketplace. L’articolo 7 impone l’obbligo di interoperabilità ai gatekeeper che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero elencati nella decisione di designazione. La qualificazione contestata non è un’etichetta di perimetro, è il presupposto dell’obbligo.
L’obbligo ha un calendario a scalini, contati dalla designazione. Dall’inserimento in elenco: messaggistica di testo e condivisione di file fra due utenti finali. Entro due anni: messaggistica di gruppo e condivisione di file fra una chat di gruppo e un singolo utente. Entro quattro anni: chiamate vocali e videochiamate, anche fra gruppo e singolo utente. Meta è designata da settembre 2023, quindi il secondo scalino è maturato a settembre 2025 e il terzo scade a settembre 2027.
Il paragrafo 5 completa il meccanismo. Pubblicata l’offerta di riferimento, qualunque fornitore di servizi analoghi può chiedere l’interoperabilità, e il gatekeeper deve conformarsi a ogni richiesta ragionevole entro tre mesi.
Il versante di sicurezza, che è il motivo per cui questa storia interessa qui
L’articolo 7 non è solo un obbligo di apertura. È un obbligo di apertura con vincoli di sicurezza scritti dentro, e sono quei vincoli a renderlo materia da rivista di cybersecurity.
Il paragrafo 3 impone che il livello di sicurezza fornito dal gatekeeper ai propri utenti finali, compresa se del caso la crittografia end-to-end, sia preservato in tutti i servizi interoperabili. Il paragrafo 4 obbliga a pubblicare un’offerta di riferimento con i dettagli necessari sul livello di sicurezza e sulla crittografia end-to-end. Il paragrafo 6 consente alla Commissione di prorogare i termini, in via eccezionale e su richiesta motivata, proprio quando serve a mantenere il livello di sicurezza necessario.
Il paragrafo 8 limita la raccolta e lo scambio di dati personali a quanto strettamente necessario per l’interoperabilità effettiva, in piena conformità al GDPR e alla direttiva 2002/58/CE. Il paragrafo 9 riconosce al gatekeeper la facoltà di adottare misure perché i fornitori terzi richiedenti non presentino rischi per integrità, sicurezza e privacy dei suoi servizi, purché strettamente necessarie, proporzionate e debitamente giustificate.
Sopra tutto questo sta l’articolo 8, paragrafo 1, che richiede alle misure di conformità di rispettare il diritto applicabile. Nomina espressamente la legislazione in materia di cibersicurezza, accanto al GDPR e alla direttiva e-privacy.
La lettura della redazione è questa: la questione del perimetro è una questione di superficie di attacco. Ogni servizio di comunicazione dentro il perimetro è un’interfaccia che deve esistere, documentata in un’offerta pubblica e apribile a terzi entro tre mesi. Ogni servizio fuori dal perimetro è un’interfaccia che non deve esistere. Chi conta i servizi designati sta contando interfacce, non etichette.
Da qui la domanda che l’impugnazione apre. Se la Corte accogliesse il motivo unico di Meta, l’obbligo verrebbe meno su Messenger, salvo una nuova designazione a valle di una valutazione rifatta. Resterebbe invece su WhatsApp, designato autonomamente nello stesso caso DMA.100024 e non oggetto dell’impugnazione.
Il risultato possibile è un’asimmetria dentro lo stesso gruppo, con un servizio aperto per obbligo e l’altro no, a parità di utenti europei. I temi già trattati sul caso WhatsApp e sull’apertura forzata degli assistenti si leggono oggi sotto questa ipotesi.
Il tabellino, perché racconta più delle singole cause
Il contenzioso sulla designazione ha ormai una storia leggibile.
ByteDance ha impugnato la propria designazione, disposta con la decisione C(2023) 6102 final del 5 settembre 2023. Ha perso in primo grado il 17 luglio 2024 nella causa T-1077/23, ECLI:EU:T:2024:478, con condanna alle spese comprese quelle del procedimento sommario. La sua impugnazione, C-627/24 P, risulta pendente, con avvocato generale Biondi e udienza di discussione tenuta il 12 maggio 2026. Sulla scheda della causa non compaiono ancora conclusioni.
Apple ha perso su tutta la linea l’8 luglio 2026, nelle cause riunite T-1079/23, T-1080/23 e T-214/24, ECLI:EU:T:2026:451. I ricorsi sono respinti e sulla scheda della causa non risulta impugnazione.
Meta ha ottenuto, fra le cause sulla designazione decise finora, l’unico annullamento. E lo ha ottenuto su un quadro temporale sbagliato e su un difetto di motivazione, non sul merito della qualificazione. Opera ha perso dall’altro lato, contestando una non designazione.
C’è un dettaglio istituzionale che aiuta a capire la coerenza dell’impianto. Le tre sentenze del 2026 vengono dalla stessa Ottava Sezione a cinque giudici, presieduta da van der Woude, con relatori diversi: Kingston per Meta, Kecsmar per Apple, Petrlik per Opera. E la sentenza Opera cita ByteDance come precedente su due punti portanti, l’elenco non esaustivo del considerando 23 e la rilevanza dell’ecosistema.
La lettura della redazione è doppia. Il Tribunale ha costruito un impianto molto difendibile per la Commissione sul contenuto, e molto esigente sulla forma. Le presunzioni dell’articolo 3, paragrafo 2, reggono, e confutarle richiede dati diretti sulle soglie. Ma la decisione deve dire che cosa la Commissione ha guardato, quando, e perché ha scartato quello che l’impresa le aveva messo davanti.
Il secondo corollario è che quell’impianto ha un’unica fondazione non ancora collaudata in appello. Se la Corte di giustizia smontasse ByteDance, la motivazione della sentenza Opera perderebbe due dei suoi appoggi espressi. La prima parola della Corte arriverà presumibilmente in quella causa, prima che in Meta.
Rilevanza italiana: una leva che esiste e non si accende
Il DMA è applicato in via centralizzata dalla Commissione, quindi in Italia non c’è un’autorità nel circuito della designazione. Sarebbe sbagliato però concludere che il diritto nazionale non abbia alcuna presa.
Esiste prima di tutto un nesso di definizioni. L’articolo 2, punto 9, del DMA definisce il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero per rinvio all’articolo 2, punto 7, della direttiva (UE) 2018/1972, il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La categoria su cui si gioca l’impugnazione Meta è quindi definita dal codice, e il punto 101 della sentenza conferma che la Commissione è partita da quella definizione.
Il codice contiene anche una leva propria. L’articolo 1, paragrafo 4, del DMA lascia impregiudicati i poteri conferiti alle autorità nazionali di regolamentazione dall’articolo 61 del codice. In Italia quella norma è trasposta nell’articolo 72 del decreto legislativo 259/2003, che nomina espressamente l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il comma 2, lettera c), di quell’articolo consente ad AGCOM di imporre obblighi di interoperabilità. I destinatari sono i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione con un significativo livello di copertura e di diffusione. Il presupposto è duplice: casi giustificati, e misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto fra utenti finali.
La leva però è a doppia chiave. Il comma 3, lettera b), la subordina a due condizioni. La prima è che la Commissione, consultato il BEREC e presone nella massima considerazione il parere, abbia riscontrato una notevole minaccia alla connettività in tutta l’Unione o in almeno tre Stati membri. La seconda è che abbia adottato misure di attuazione specificando caratteristiche e portata degli obblighi imponibili.
Riscontro negativo su fonti consultabili: quelle misure di attuazione non risultano adottate. Il BEREC ha studiato la materia due volte. Prima con il rapporto di giugno 2021 sull’interazione fra il codice e la proposta di DMA. Poi con il rapporto BoR (23) 92 dell’8 giugno 2023 sull’interoperabilità dei servizi indipendenti dal numero. La condizione resta non soddisfatta. Prima di pubblicare conviene una verifica diretta presso AGCOM.
Sul versante concorrenza il quadro è diverso. L’articolo 1, paragrafo 5, vieta agli Stati membri di imporre ai gatekeeper ulteriori obblighi finalizzati a garantire equità e contendibilità dei mercati. L’articolo 1, paragrafo 6, lascia invece intatte le norme nazionali di concorrenza, incluse quelle sugli abusi di posizione dominante.
C’è poi una competenza istruttoria che va conosciuta. L’articolo 38, paragrafo 7, riguarda le autorità nazionali di concorrenza. Se il diritto nazionale le attribuisce competenza e poteri, una di esse può svolgere di propria iniziativa un’indagine nel proprio territorio. L’oggetto è un caso di possibile non conformità agli articoli 5, 6 e 7. Deve informare la Commissione prima della prima misura formale, e l’apertura di un procedimento ai sensi dell’articolo 20 preclude o chiude l’indagine nazionale.
I risultati vanno riferiti alla Commissione, che il regolamento definisce unica autorità preposta all’applicazione. I paragrafi 2 e 3 aggiungono obblighi di notifica. Fra questi, la comunicazione del progetto di misura almeno trenta giorni prima dell’adozione, quando l’autorità nazionale intende imporre obblighi ai gatekeeper in base al diritto interno.
La lettura della redazione si riassume così. Se il perimetro del DMA si restringe su un servizio di messaggistica usato da milioni di utenti italiani, l’AGCM può istruire ma non decidere. AGCOM, dal suo lato, dispone di una norma che attende un atto della Commissione mai adottato. La leva effettiva resta quella del perimetro, e il perimetro lo decidono le cause.
Che cosa guardare
- Le conclusioni dell’avvocato generale Biondi e la sentenza nella causa C-627/24 P, che daranno la prima lettura della Corte di giustizia sui criteri di designazione e che reggono due passaggi della sentenza Opera.
- Il seguito dell’annullamento di Marketplace. La designazione era già stata ritirata nell’aprile 2025 con effetto ex nunc, quindi l’interesse pratico si sposta sugli effetti ex tunc dell’annullamento per il periodo in cui l’obbligo è stato applicato.
- Lo scalino di settembre 2027 sull’articolo 7, che porta chiamate vocali e videochiamate dentro l’obbligo di interoperabilità, e la sorte dell’offerta di riferimento di Meta per Messenger mentre la designazione è sub iudice.
- L’eventuale apertura di un procedimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2. Consentirebbe alla Commissione di specificare con atto di esecuzione le misure di conformità agli articoli 6 e 7. Sarebbe lei, cioè, a scrivere che cosa significa preservare il livello di sicurezza in un servizio interoperabile.
- L’eventuale adozione, da parte della Commissione, delle misure di attuazione dell’articolo 61 del codice, che sbloccherebbe la leva nazionale oggi inerte.

