I termini di pubblicazione, il diritto all’oblio e i costi dell’accesso

Pubblicazioni ed efficacia

In linea generale, sui termini di pubblicazione all’albo pretorio on line è necessario verificare la fonte normativa di riferimento, sia per la pubblicazione e sia per l’efficacia del provvedimento.

Le deliberazioni degli Enti locali[1]:

  • pubblicità – vengono pubblicate all’albo pretorio per giorni 15 ai fini di dare corso agli effetti: «tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge» (ex 124, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)[2];
  • efficacia – diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, mentre nel caso di urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (ex 134, commi 3 e 4 del TUEL)[3].

Gli altri provvedimenti, quali ad es. le determinazioni dirigenziali, hanno termini di pubblicazione ed efficacia che possono essere diversi in relazione alle discipline di riferimento.

Ne consegue che l’efficacia dei provvedimenti, per il principio di legalità, non segue le regole per gli atti emanati dagli organi individuati dall’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000; di conseguenza, gli atti degli organi di governo sono subordinati ai tempi della loro pubblicazione, dato l’interesse collettivo che rivestono, mentre all’opposto, le determinazioni dirigenziali (costituendo provvedimenti volti a realizzare gli interessi specifici affidati alle cure dell’Amministrazione e consistenti in decisioni destinate a generare, modificare o distinguere situazioni giuridiche specifiche o quanto meno a negarne la nascita, la modificazione o l’estinzione) devono anch’esse essere pubblicate per soddisfare le esigenze di trasparenza dell’attività amministrativa (secondo il modello FOIA, ex del D.lgs. n. 33/2013), ma non vi è alcuna regola legislativa che ne comporti l’inefficacia in pendenza di pubblicazione, ben potendosi stabilire, a livello regolamentare (fonte secondaria), dei termini minimi, mutuando quelli sopra indicati[4].

A corredo di tale orientamento occorre ricordare che, in relazione alle regole dell’art. 10 disp.prel.cc., si individua un termine generale iniziale di obbligatorietà di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti nel giorno decimoquinto (15) successivo alla loro pubblicazione, ossia acquistano efficacia solo quindici giorni dopo l’esecutività della deliberazione: l’art. 10 «Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti», dispone «Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto».

In effetti, i provvedimenti che incidono la sfera giuridica dei destinatari se, per una parte, vanno notificati all’interessato (ex art. 21 bis della legge n. 241/1990, con valore precettivo), dall’altra, i provvedimenti generali devono pur acquisire efficacia a seguito di un periodo minimo di pubblicazione, secondo la regola generale dell’art. 10 delle Preleggi.

Un parere del Ministero dell’interno del 13 settembre 2006 rileva che il procedimento di pubblicazione può considerarsi perfezionato solo al termine di quindici giorni previsti dall’art. 124 TUEL ed è da tale termine finale che decorrono i dieci giorni previsti dall’art. 134 TUEL (ovvero, 15 giorni di pubblicazione + 10 giorni di efficacia)[5]; rispetto alla previsione dell’art. 134 del TUEL, dove si dispone che le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale, diventano esecutive dopo il decimo giorno (10) dalla loro pubblicazione.

Dunque, la disposizione di cui all’art. 10 cit., nella sua inequivoca redazione testuale, «è applicabile a tutti i regolamenti degli Enti locali, essendo questi ultimi pienamente inseriti nel contesto delle fonti del diritto e non distinguendo il predetto art. 10 in ordine alla natura governativa o meno dei regolamenti»[6].

Inoltre l’art. 3 comma 2 delle preleggi, a norma del quale il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, «in conformità delle leggi particolari» va coordinato con l’art. 10, che riserva alla legislazione speciale i presupposti di esercizio del potere regolamentare (condizioni, modalità e soprattutto ambiti e materie di disciplina), sempre fermo restando il regime generale di entrata in vigore delle norme che è sanzionato dall’art. 10.

Per definire i termini di pubblicazione in assenza di una fonte di riferimento, tale fonte potrebbe rinvenirsi nello Statuto; e nel silenzio dello stesso, non essendo prevista una speciale normativa in ordine all’entrata in vigore degli atti, da ricomprendersi anche i regolamenti o provvedimenti, dovrà applicarsi la regola generale dell’art. 10 delle Preleggi.

Distinzioni tra esecutività ed efficacia

Sulla distinzione tra esecutività e efficacia della deliberazione, si annota che:

  • la fase di “pubblicazione” di una deliberazione all’albo pretorio è istituto diverso da quello disciplinato dall’art. 10, sebbene entrambi condividano la finalità di rendere legalmente conoscibile il contenuto di atti e provvedimenti autoritativi;
  • la fase di “vacatio legis”, di cui all’art. 10 delle preleggi, assolve esclusivamente alla funzione di rendere conoscibile (e far presumere conosciuto) un testo normativo che concorre ad integrare le fonti del diritto, nel suo testo già definitivo e non suscettibile di ulteriori modifiche;
  • la fase di “pubblicazione” della deliberazione/determinazioni è un istituto di partecipazione popolare (di antichissima origine) che, insieme alla necessità di apprestare un meccanismo legale di presunzione di conoscenza nei confronti dei terzi (non direttamente incisi dai provvedimenti, mentre ai destinatari l’atto va comunque notificato), è volto anche a rendere possibile la presentazione di osservazioni, oppure opposizioni da parte di chiunque vi abbia interesse, per consentire all’organo emanante di provvedere su di esse e che dunque potrebbero condurre anche a una modifica della deliberazione stessa prima della sua entrata in vigore[7].

Chiarito la ratio della pubblicazione e dei suoi effetti, l’”esecutività” della delibera, data dalla quale quest’ultima acquista efficacia e può essere portata ad esecuzione, decorre dal decimo giorno dall’inizio della pubblicazione, oppure data di adozione nel caso di delibere dichiarate immediatamente eseguibili, ex art. 134 TUEL.

In termini diversi, la data di esecutività decorre:

  • dopo 10 giorni dalla pubblicazione;
  • dall’adozione (immediata) della deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile.

Tuttavia, nel caso di una deliberazione approvativa di un regolamento, l’esecuzione della deliberazione implica:

  • l’affissione del regolamento al pubblico;
  • e la relativa decorrenza della “vacatio legis”, di cui all’art. 10 delle Preleggi (15 giorni di pubblicazione), perché tale adempimento scaturisce dal regime in sé dell’atto approvato di cui è parte integrante (nell’assenza di una diversa previsione dello Statuto) che va tenuto distinto dal regime dell’atto di approvazione.

In mancanza di una norma statutaria (o di una norma di legge) laddove il provvedimento indichi decorrenze “dalla sua approvazione” o rechi altre indicazioni di tipo generico, i termini fissati per gli adempimenti disposti (salve norme transitorie) dovranno intendersi di norma come correlati alla sua entrata in vigore: decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Va aggiunto, con riferimento ai quindici giorni della pubblicazione, ex art. 10 Preleggi, decorrano:

  • dal compimento integrale della pubblicazione della delibera all’albo pretorio (ex 124 TUEL, ovvero, dopo i 15 di pubblicazione + 15 di vacatio legis) che implica la decorrenza dei termini di impugnazione[8];
  • oppure, come sembrerebbe più corretto, dal giorno di esecutività della stessa (dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ex 134 TUEL).

Alla luce delle considerazioni che precedono, in mancanza di termini diversi stabiliti da norme di natura statutaria o di legge, l’efficacia decorre dopo 15 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 10 delle Preleggi, con l’avvertenza di stabilire – nel testo deliberativo – in modo inequivocabile il termine del periodo di vacatio legis; meglio sarebbe, allora, inserire direttamente nello Statuto, o nella disciplina regolamentare, una norma che definisse in modo certo l’efficacia delle deliberazioni (di tutte le deliberazioni/determinazioni, comprese quelle di approvazione dei regolamenti, se non si vuole estendere espressamente i 15 giorni dell’art. 10 prel.) scaduto il termine di dieci (10) giorni dalla pubblicazione (ovvero, all’undicesimo dall’inizio della pubblicazione), piuttosto che incorrere nel dubbio che l’efficacia decorra dopo i dieci giorni del termine di pubblicazione (15 + 10, il computo iniziale dei dieci giorni debba compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni)[9]: in claris non fit interpretatio.

Pubblicità legale e trasparenza

Distinto il perimetro delle pubblicazioni da quello dell’efficacia degli atti, si deve chiarire la distinzione tra pubblicazione all’albo pretorio, con valore di pubblicità legale, dalla pubblicazione al sito istituzionale, sez. “Amministrazione trasparente”, con funzione di pubblicità conoscitiva, alias trasparenza, ex d.lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza, di cui al riferimento Freedom of Information Act, FOIA).

Sul punto, le Linee Guida n. 15/2014 del Garante privacy al punto «3.a. Albo pretorio online degli enti locali», si affronta:

  • sia la pubblicazione per “ragioni di trasparenza”, sul modello FOIA;
  • sia per ragioni di “efficacia legale”[10] della pubblicazione, che si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati (ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»).

Si annota che i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ex D.lgs. n. 33/2013, vanno ordinariamente pubblicati nei termini indicati dal cit. decreto, osservando che l’art. 8 «Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione» che detta le regole generali: «i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5».

La norma, nelle Linee Guida cit., intende esprimere un concetto di pubblicazione legato ai termini individuati puntualmente ai fini della trasparenza, mentre in presenza di altre forme di trasparenza, quella legale, i termini sono individuati dalla fonte di riferimento speciale o specifica (la c.d. base giuridica).
Ciò posto, le pubblicazioni delle deliberazioni di giunta o consiglio comunale, volendo anche assimilare le determinazioni (che seguirebbero l’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 in elenco)[11], trovano la loro fonte nel TUEL, ex art. 124 «Pubblicazione delle deliberazioni», con una pubblicazione limitata «per quindici giorni consecutivi».

La pubblicazione conferisce efficacia legale al provvedimento: più puntualmente l’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000, «Esecutività delle deliberazioni», prescrive che «Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione».

Giova rammentare che la giurisprudenza precisa che se la necessaria pubblicità dell’azione degli Enti locali richiede di applicare ai provvedimenti monocratici le stesse fondamentali regole di pubblicità degli atti degli organi collegiali, ciò non vuol dire che per gli stessi valgano anche le disposizioni che riguardano il conseguimento dell’efficacia dei provvedimenti (ex art. 191 TUEL)[12]: per il principio di legalità, infatti, soltanto agli atti emanati dagli organi individuati dall’art. 134 del D.lgs. 267 del 2000, si applicano le sue relative disposizioni e non anche agli atti disciplinati dal precedente art. 124[13].

Il combinato disposto prevede una forma specifica di pubblicità legale dei provvedimenti deliberativi e un termine (quindici giorni) per la loro pubblicazione, mancando una fonte normativa che disciplina una durata ulteriore dei provvedimenti per intero (compresi gli allegati) ai fini della trasparenza.

Il Garante privacy, al cit. punto «3.a. Albo pretorio online degli enti locali» delle Linee Guida, dispone che l’Amministrazione Locale che ha intenzione di pubblicare sull’albo pretorio on line un atto contenente dati personali è tenuta:

  • a verificare, preliminarmente, per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge o di regolamento, oppure, per i dati “sensibili e giudiziari”, di una norma di legge che le prescriva l’affissione di quell’atto all’albo pretorio;
  • sussiste il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e cautele per gli altri dati “sensibili e giudiziari”, nonché divieto di diffondere dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti;
  • trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell’albo pretorio, «gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi»;
  • le pubblicazioni, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, seguono le regole ivi previste.

Con riferimento alla permanenza nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli Enti locali, oltre il termine di quindici giorni, previsto dall’art. 124 del citato D.lgs. n. 267/2000, si è in presenza di una violazione degli obblighi di pubblicazione laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione.

A sostenere tale dovere di durata limitata «di quindici giorni», l’inciso secondo il quale:

  • ove «la normativa di riferimento non indichi la durata temporale dell’affissione all’albo, l’amministrazione deve comunque individuare un congruo periodo di tempo – non superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento dello scopo per il quale l’atto è stato adottato e i dati stessi sono stati resi pubblici – entro il quale i dati personali devono rimanere disponibili»;
  • alle pubblicazioni all’albo pretorio on line «non si applica l’arco temporale dei cinque anni previsto per la pubblicità di dati e informazioni sui siti web istituzionali per finalità di trasparenza di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013».

Diritto all’oblio

Si perviene alla logica e conseguente conclusione che «una volta trascorso il periodo di pubblicazione previsto dalle singole discipline di riferimento oppure, in mancanza, decorso il periodo di tempo individuato dalla stessa amministrazione – se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell´ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali. In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati».

Il Garante privacy osserva al termine del ragionamento che risulta sproporzionato rispetto alla finalità di pubblicità, consentire l’indiscriminata reperibilità in rete dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi tramite i comuni motori di ricerca generalisti, anzi si «consiglia alle amministrazioni pubbliche… di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per evitare l’indicizzazione nei motori di ricerca generalisti della documentazione contenente dati personali e pubblicata sull’albo pretorio online dei siti istituzionali degli enti locali».

Il precipitato dell’analisi giuridica postula che la diffusione (pubblicazione) on line degli atti deve essere coerente con la base giuridica di riferimento (15 giorni per le deliberazioni) insita nel diritto all’oblio, quel diritto alla riservatezza in relazione alla narrazione di fatti risalenti nel tempo[14], mentre qualora l’Amministrazione intenda estendere tale durata (pubblicazione ulteriore) dovrà omettere ogni dato personale presente nel testo deliberativo in assenza di una fonte primaria di riferimento (si dovrebbe escludere una fonte regolamentare interna)[15].

Osservare le regole dei termini di pubblicazione degli atti e documenti costituisce un’estensione del diritto all’oblio, quel diritto preteso da coloro che desiderano non vedere continuamente pubblicati i propri dati personali, ovvero quelle notizie relative a vicende passate, legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo dalla prima pubblicazione.

Il diritto all’oblio si riconnette anche all’uso di internet e alla reperibilità dei documenti e informazioni nella rete, consistente nell’esigenza di collocare nel tempo la pubblicazione[16], avvenuta lecitamente magari anni prima; ovvero, contestualizzare nell’attualità l’interesse alla permanenza della diffusione, correlato al diritto alla cancellazione dei propri dati personali non più corrispondenti all’interesse generale e al ruolo rivestito dall’interessato (ex art. 21 Cost.), minando (con la reperibilità dei motori di ricerca e la permanenza on line) inevitabilmente la dignità e il decoro individuale (ex art. 3 Cost.)[17].

Il permanere dei provvedimenti deliberativi, comprese le determinazioni, oltre i termini previsti dalla legge, non può che integrare la violazione del fondamentale diritto all’oblio[18], esponendo, peraltro, l’Amministrazione al permanere dei rischi in materia di sicurezza dei dati trattati e delle piattaforme on line (c.d. sicurezza cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informatici).

Accesso dopo la pubblicazione

Dunque, dopo la pubblicazione degli atti nei termini stabiliti dalle fonti di riferimento, gli stessi possono essere accessibili mediante il c.d. diritto di accesso civico generalizzato[19], secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5, «Accesso civico a dati e documenti» del d.lgs. n. 33/2013, che dispone «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis».

Giova rammentare che, all’esito di un’istanza di accesso generalizzato, il cittadino può ottenere la documentazione, i dati e le informazioni che gli fanno comprendere la scelta amministrativa effettuata e che rappresentano la decisione dell’Amministrazione, con la conseguenza che in linea di massima con l’accesso generalizzato si potrà avere una documentazione che consente una conoscenza meno “profonda” rispetto all’accesso documentale, ex art. 22 della Legge n. 241/1990, ma più estesa a tutta l’attività amministrativa e alle decisioni sulla spesa pubblica[20].

I costi dell’accesso

Per quanto concerne i costi dell’accesso, i commi 1 e 6 dell’art. 7 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (regolamento recante la disciplina in materia di accesso) prevedono che «l’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia» e che «in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate»[21].

In presenza di tale contesto normativo non risulta corretto ricavare implicitamente il principio che, qualora si tratti di atti reperibili nel sito web dell’Amministrazione, o di atti che l’Amministrazione è disposta a trasmettere per posta elettronica, venga meno l’obbligo di rilasciare la copia cartacea, ove motivatamente richiesta: il rilascio di documenti in formato digitale può avvenire mediante invio per posta elettronica o link, senza oneri e costi; mentre, quando si richiede la copia analogica, sono dovuti i costi di riproduzione e visura.

La Circolare n. 1 del 2019 «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)» della Funzione Pubblica, sul punto riferisce che «chiunque ha diritto di fruire “gratuitamente” di tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 3, comma 1), e che “il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali” (art. 5, comma 4)».

Tuttavia, viene precisato che «è possibile addebitare al richiedente i soli costi di riproduzione e di spedizione dei documenti (se superiori a 20 pagine), mentre la consultazione in loco e l’accesso elettronico o tramite i registri è gratuita. La natura fondamentale del diritto di accesso civico generalizzato esclude che il rimborso possa costituire una barriera economica in grado di ostacolare l’esercizio del diritto… Innanzitutto, a fronte di una istanza di accesso civico generalizzato possono essere addebitati solo i costi strettamente necessari per la riproduzione di dati e documenti richiesti, ad esclusione di qualsiasi altro onere a carico del cittadino. In particolare, il costo rimborsabile, corrispondente a quello “effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione”, non include il costo per il personale impiegato nella trattazione delle richieste di accesso, essendo quest’ultimo un onere che, in linea di principio, grava sulla collettività che intenda dotarsi di un’amministrazione moderna e trasparente».

Viene, altresì, definito il costo per singola voce: «Nel costo di riproduzione del quale l’amministrazione può chiedere il rimborso rientrano le seguenti voci: – il costo per la fotoriproduzione su supporto cartaceo; – il costo per la copia o la riproduzione su supporti materiali (ad es. CD-rom); – il costo per la scansione di documenti disponibili esclusivamente in formato cartaceo, in quanto attività assimilabile alla fotoriproduzione e comunque utile alla più ampia fruizione favorita dalla dematerializzazione dei documenti (art. 42, d.lgs. n. 82 del 2005); – il costo di spedizione dei documenti, qualora espressamente richiesta in luogo dell’invio tramite posta elettronica o posta certificata e sempre che ciò non determini un onere eccessivo per la pubblica amministrazione».

A chiusura, si occupa di disporre che in assenza di discipline speciali di settore che stabiliscano specifiche modalità di accesso, «l’applicazione della disciplina generale in tema di accesso civico generalizzato non esclude che ai costi addebitabili al richiedente possano cumularsi – come avviene per l’accesso procedimentale alla documentazione urbanistica e/o edilizia – gli oneri in materia di bollo e i diritti di ricerca e visura… I costi di cui si chiede il rimborso devono essere predeterminati mediante un tariffario e comunque prospettati al richiedente prima delle attività di riproduzione. Le tariffe possono coincidere con quelle già adottate per l’accesso procedimentale, ferma restando la proporzionalità e la corrispondenza delle stesse al costo effettivamente sostenuto e documentato dalla pubblica amministrazione. Nel caso in cui un’amministrazione non si sia dotata di un tariffario in materia di accesso, occorre far riferimento ai prezzi medi praticati nel mercato di riferimento».

 

Note

[1] La durata dell’affissione è fissata in quindici giorni dall’art. 124 del D.lgs. n. 267 del 2000, norma che vale anche per le determinazioni dirigenziali comunali, Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3719.

[2] È noto che il termine per la proposizione del ricorso decorre per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2019, n. 4774. Tale pubblicazione implica, altresì, per i soggetti non contemplati nell’atto o ai quali l’atto stesso sia, in ogni caso, riferibile, presunzione di conoscenza, con la conseguenza che è dall’ultimo giorno di pubblicazione che decorre il termine decadenziale di sessanta giorni per proporre impugnazione avverso detto atto per i terzi interessati, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 21 giugno 2018, n. 353.

[3] Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con lo scopo di salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo politico nelle more della pubblicazione dell’atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell’effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l’obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l’effetto annuncio connaturato all’ordinaria regola, di cui al terzo comma dell’art. 134 (in base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione), T.A.R. Piemonte, Torino sez. I, 6 febbraio 2015, n. 258.

[4] Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515.

[5] Tale orientamento si fonda sull’interpretazione dell’allora art. 47 della Legge n. 142/1990, in sostanza coincidente con gli articoli 124 e 134 del TUEL, Cass. Civ., sez. I, 3 maggio 1999, n. 4397, idem T.A.R. Sardegna, 17 giugno 2002, n. 709.

[6] T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 11 marzo 2020, n. 3179.

[7] Per un’applicazione del principio, si rinvia a T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 5 aprile 2012, n. 269, secondo il quale «Nell’istituzione dell’Albo Pretorio si concretizza… quella più lata e risalente funzione partecipativa che è insita nella pubblicità degli atti e che ha costituito uno storico antesignano del sistema che poi è stato nel tempo costruito fino ad essere consacrato nella l. 241/90: essa risponde ad una delle più antiche forme di diffusione e conoscenza legale degli atti rivolti alla collettività, che, traendo le origini dalle istituzioni romane, ha trovato ininterrotta disciplina, nell’ordinamento nazionale, sin dall’ articolo 62 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, poi confluito con varie modifiche di regime nell’odierno art. 124 del D.lgs. 267/2000 e che ha ricevuto nuovo vigore dall’evoluzione della tecnologia che ne ha consentito una importante riedizione ed attualizzazione nella nuova veste dell’Albo Pretorio informatico (art. 32, L. nr. 69/2009). Nella prassi e nella giurisprudenza formatesi nel vigore delle normative poi susseguitesi, la pubblicazione all’Albo della deliberazione è stata sempre intesa come una fase integrativa dell’efficacia, che non incide sulla validità dell’atto, bensì solo sulla presunzione della sua conoscenza in capo ai terzi, tanto che la decorrenza dei termini dell’impugnazione dell’atto si computa a far data dalla scadenza dei termini di pubblicazione (si veda ex multis TAR Lazio, II, 4 febbraio 1985, nr. 141, TAR Palermo, 22 dicembre 1982, n. 877, Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 1998. n. 127), senza che rilevi l’eventuale dichiarazione di immediata esecutività, che soltanto anticipa – in via provvisoria e condizionata all’avvenuta pubblicazione – l’efficacia dell’atto”)».

[8] T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 10 luglio 2014, n. 452; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 29 aprile 2014, n. 1128.

[9] Cfr. Corte Conti, sez. contr. Campania, 5 settembre 2018, n. 104.

[10] Si tratta di una previsione legale secondo cui, nel caso di atti non assoggettati a notifica individuale, il terminus a quo per l’impugnativa decorre dall’ultimo giorno della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2018, n. 5567.

[11] Le deliberazioni degli organi di governo, consiglio e giunta comunale, comprende anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola “deliberazioneab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante, Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370.

[12] I provvedimenti, alias determinazioni, che non comportano impegni di spesa sono esecutivi dal momento della loro adozione, Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515.

[13] Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2017, n. 2195.

[14] Il diritto all’oblio è legato anche all’eventuale richiesta del risarcimento del danno da illecito trattamento di dati personali, ravvisabile non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione on line delle notizie (di cronaca) e nemmeno nella conservazione e archiviazione informatica di esso, ma nel mantenimento del diretto e agevole accesso a quell’informazione (servizio giornalistico) pubblicata diverso tempo addietro e della sua diffusione sul web oltre un termine ragionevole all’attualità del dato conoscitivo, con conseguente pregiudizio per i soggetti coinvolti, Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2016, n. 13161.

[15] I Comuni non hanno alcun potere legislativo. Il potere regolamentare costituzionalmente previsto di loro pertinenza attiene alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, rilevando che il potere normativo attribuisce ai Comuni un potere regolamentare di carattere normativo nei limiti delle competenze che sono loro proprie (organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, oltre che degli organi e uffici e per l’esercizio delle funzioni proprie), T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 17 ottobre 2017, n. 1125.

[16] Il diritto all’oblio non costituisce un annientamento della memoria storica, ma una corretta indicizzazione delle informazioni o notizie che vengono immesse in rete, RAZZANTE, Informazione: istruzioni per l’uso, Padova, 2014.

[17] Cass. Civ., sez. Unite, 22 luglio 2019, n. 19681.

[18] Cfr. Cass. Civ., sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919.

[19] In materia di accesso agli atti, laddove l’Amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni, neghi il diritto di accesso ex legge n. 241/1990, motivando nel merito, cioè con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi nonostante l’esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della n. 241/1990, per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall’ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell’interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti, Cons. Stato (Ad. Plen.), 2 aprile 2020, n. 10.

[20] T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 25 febbraio 2020, n. 857. Cfr. ANAC, «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5 co.2 del d.lgs.33/2013. Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»», delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

[21] Cfr. l’art. 25, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 241/199, «L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura».

 

Articolo a cura di Maurizio Lucca

Profilo Autore

Avv. Maurizio Lucca. Segretario Generale presso Amministrazioni Locali. Ha svolto le funzioni di Direttore Generale in diversi Enti locali. Componente in Nuclei di Valutazione/OIV. Giornalista pubblicista. Formatore nelle tematiche della Pubblica Amministrazione. Docente per la FAD in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, curando il canale tematico “Anticorruzione CHANNEL” del gruppo Maggioli. Scrive per diverse riviste giuridiche. Autore di oltre 700 pubblicazioni tra libri, formulari, saggi e articoli. Tra gli ultimi libri, I contratti degli enti locali. Formulario degli atti negoziali con guida tecnica alla redazione, Maggioli, 2018, pagg. 814. Laureato con il massimo dei voti e una lode in Giurisprudenza e Science politiche. Tra i vari corsi di formazione professionale ha acquisito il Diploma di Perfezionamento (Legge 341/1990 – Map (Management per le Pubbliche Amministrazioni) “Academy dei Segretari Comunali e Provinciali” (Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi - SDA School of Management) 2011; il Master “Governo delle Reti di Sviluppo Locale”, Università degli Studi di Padova, 2014.

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