Estorsione senza cifratura quando l'incidente cambia categoria giuridica

Estorsione senza cifratura: quando l’incidente cambia categoria giuridica (e le metriche smettono di dire la verità)

Per quindici anni il ransomware ha avuto una firma inconfondibile: i sistemi si bloccano, compare la richiesta di riscatto, l’operatività si ferma. Quella firma era anche, di fatto, il suo trigger regolatorio: un impatto sulla disponibilità così evidente da non lasciare margini di interpretazione su cosa fosse accaduto e quando. Lo spostamento verso l’estorsione basata sul solo furto di dati, senza cifratura, viene di solito raccontato come una nuova tattica criminale. È una lettura riduttiva. La conseguenza più rilevante non è tattica ma di qualificazione: l’incidente migra dalla categoria della disponibilità a quella della riservatezza, e questo disallinea le metriche pubbliche, complica il momento da cui decorrono gli obblighi di notifica e attiva un doppio binario regolatorio che la maggior parte delle organizzazioni non ha ancora messo a terra.

I numeri, letti per quello che dicono davvero

Il primo equivoco da sciogliere riguarda la portata del fenomeno. L’esfiltrazione di dati non sostituisce la cifratura: l’accompagna, ormai quasi sempre. Secondo i dati trimestrali di Coveware (gruppo Veeam), nel secondo trimestre 2025 l’esfiltrazione ha avuto un ruolo in circa il 74 per cento dei casi gestiti, e il furto di dati ha superato la cifratura come leva estorsiva primaria. Altre rilevazioni collocano la quota di intrusioni con esfiltrazione vicino al 77 per cento, in netta crescita rispetto al 57 per cento del 2024.

Qui però va inserito il dato controintuitivo che rende il quadro più interessante, non meno. L’estorsione encryptionless presa come modello a sé, cioè il puro furto di dati senza alcuna cifratura, è un convertitore debole e strutturalmente basso. Secondo Coveware, nel terzo trimestre 2025 il tasso di pagamento per la sola esfiltrazione era sceso al 19 per cento, minimo assoluto per la categoria, per poi risalire intorno al 25 per cento nel quarto trimestre, restando comunque su livelli storicamente contenuti. Il movimento di fondo è ancora più netto sui tassi di pagamento complessivi, che hanno rotto al ribasso la storica fascia 25-35 per cento, attestandosi al 23 per cento nel terzo trimestre e al 20 per cento nel quarto. La quinta campagna di esfiltrazione di massa del gruppo CL0P, costruita sullo sfruttamento di una vulnerabilità zero-day in Oracle E-Business Suite, ha reso bene questa perdita di efficacia: tanti dati sottratti, conversione economica deludente.

La sintesi corretta è quindi a due tempi. L’esfiltrazione come componente è diventata norma; l’estorsione senza cifratura come modello autonomo rende sempre meno. Eppure è proprio quest’ultima a creare i problemi più seri, e non sul piano economico.

Il paradosso statistico: la metrica cala mentre il rischio migra

Il report annuale di Kaspersky sullo stato del ransomware nel 2026 contiene un’apparente buona notizia: la quota di organizzazioni colpite da ransomware è scesa nel 2025 in tutte le regioni misurate dalla telemetria Kaspersky Security Network. Letta da sola, quella riga rassicura. Letta accanto ai dati sull’esfiltrazione, racconta l’opposto.

Il calo formale è in parte un artefatto di classificazione. Un attacco che non cifra nulla, ma sottrae dati e minaccia la pubblicazione, spesso non viene contato come “ransomware” nelle tassonomie costruite attorno all’evento di cifratura. La minaccia non diminuisce: cambia casella. E quella in cui si sposta è misurata con strumenti diversi (il monitoraggio dei leak site, le rivendicazioni sui portali criminali) o non misurata affatto, perché molte vittime di sola esfiltrazione preferiscono non emergere finché il dato non compare pubblicamente. Il risultato è che la metrica che decisori pubblici, stampa e board leggono per orientarsi, il numero di “incidenti ransomware”, sottostima precisamente la direzione in cui il rischio si sta muovendo. Per chi fa misurazione a livello nazionale (ACN, Clusit) questo non è un dettaglio: è un problema di calibrazione strutturale degli indicatori.

Il caso italiano offre una conferma operativa di questa dinamica, ribaltata di segno. L’Operational Summary ACN di marzo 2026 registra 436 eventi cyber, sostanzialmente stabili rispetto ai 435 di febbraio, ma 313 incidenti a impatto confermato, in aumento dell’81 per cento sul mese precedente. La stessa Agenzia chiarisce che l’incremento non riflette un’esplosione degli attacchi, bensì la maggiore visibilità derivante dalla piena operatività degli obblighi di notifica NIS2, mentre gli impatti complessivi restano allineati alla media dei mesi precedenti. Tra le minacce prevalenti del mese figurano l’esposizione di dati e la violazione dei livelli di servizio attesi. È lo stesso paradosso, letto in positivo: il numero sale non perché il rischio cresca all’improvviso, ma perché finalmente lo si misura. E vale, a maggior ragione, il corollario inverso: fuori dal perimetro NIS2, e per le fattispecie che la cifratura non rende evidenti, una quota di rischio resta invisibile alle statistiche.

Da disponibilità a riservatezza: cosa cambia sotto NIS2

È sul piano normativo che lo spostamento diventa sostanza. La Direttiva NIS2, recepita in Italia con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, definisce l’incidente significativo come l’evento, intenzionale o accidentale, che compromette in modo rilevante la disponibilità, l’integrità o la riservatezza dei sistemi informativi e di rete. La Determinazione ACN n. 379907/2025 traduce questa tripartizione in tipologie di incidente notificabili: gli allegati 3 e 4 individuano le fattispecie, distinguendo tre tipologie per i soggetti importanti (IS-1, perdita di riservatezza verso l’esterno di dati digitali; IS-2, perdita di integrità con impatto verso l’esterno; IS-3, violazione dei livelli di servizio attesi) e una quarta, per i soli soggetti essenziali, riconducibile all’accesso non autorizzato o con abuso dei privilegi.

Il ransomware classico ricade dritto nella disponibilità, la fattispecie IS-3 della violazione dei livelli di servizio: impossibile non accorgersene, immediato classificarlo. L’estorsione senza cifratura cade invece nella IS-1, la perdita di riservatezza verso l’esterno. È comunque un incidente significativo, comunque notificabile. Ma si manifesta in modo silenzioso, si scopre tardi e, nei casi peggiori, si apprende dal leak site dell’attaccante o da una segnalazione di terzi prima che dai propri sistemi.

Il vero nodo operativo: quando scattano le 24 ore

Qui si apre la frattura che le procedure di incident response tarate sul vecchio modello non coprono. La determinazione ACN n. 379907/2025, efficace dal 15 gennaio 2026, conferma le tempistiche del decreto: pre-notifica al CSIRT Italia entro 24 ore, notifica completa entro 72 ore, relazione finale entro un mese. Il termine non decorre dal verificarsi dell’incidente, ma dall’acquisizione dell’evidenza, intesa come il momento in cui il soggetto dispone di elementi oggettivi che ne attestano l’avvenuto verificarsi.

Con un attacco a cifratura, quel momento è inequivocabile: i sistemi giù, la nota di riscatto. Con l’esfiltrazione silenziosa, l’evidenza è un concetto scivoloso. Scatta quando l’analisi rileva indicatori di compromissione settimane dopo l’accesso iniziale? Quando un fornitore segnala un’anomalia? Quando il dato compare sul portale criminale? Le Linee Guida ACN ammettono esplicitamente che l’evidenza possa emergere anche molto dopo l’inizio dell’incidente, e indicano tra le fonti di acquisizione anche le segnalazioni esterne, comprese quelle del CSIRT stesso. Tradotto in termini operativi: un’organizzazione può trovarsi con il cronometro delle 24 ore avviato da una notizia che arriva dall’esterno, su un evento di cui non aveva contezza, mentre il modello di estorsione senza cifratura è progettato apposta per restare sotto i radar il più a lungo possibile. La detection arretrata, in questo scenario, non è solo un fallimento di sicurezza: è un fallimento di conformità.

C’è poi un dettaglio nella struttura della determinazione che chiude il paradosso su se stesso. La soglia di significatività non è lasciata alla discrezione del soggetto: il testo aggancia le fattispecie a una misura tecnica precisa, la DE.CM-01, che fissa i livelli di servizio atteso (SL) e i parametri quali-quantitativi di riferimento. Ma l’aggancio non è simmetrico, ed è qui che la categoria dell’incidente fa la differenza. La violazione dei livelli di servizio (IS-3), in cui ricade il ransomware a cifratura, è notificabile al superamento delle soglie SL stabilite ai sensi della DE.CM-01: esiste cioè un cancello quantitativo che media tra l’evento e l’obbligo. La perdita di riservatezza verso l’esterno (IS-1), la casella dell’estorsione senza cifratura, nel testo dell’allegato non porta con sé alcun parametro quantitativo: è la semplice evidenza della fuga di dati a renderla notificabile. Ne segue una conclusione controintuitiva ma rigorosa: l’attacco più silenzioso, quello che si fatica a rilevare, è anche quello con la soglia di notifica più bassa e meno graduabile. Una volta acquisita l’evidenza, il cronometro parte senza la mediazione di un livello-soglia da superare.

Il doppio binario ACN e Garante

C’è un secondo livello di complessità. Quando l’incidente di riservatezza coinvolge dati personali, e nell’estorsione per furto dati è quasi sempre così, si attivano in parallelo due regimi distinti con due autorità, due cronometri e due valutazioni del rischio. Il GDPR impone la notifica della violazione dei dati personali al Garante entro 72 ore ai sensi dell’articolo 33; la NIS2 impone la pre-notifica al CSIRT Italia entro 24 ore. Le due scadenze non coincidono, e neppure i criteri di valutazione: la NIS2 ragiona sulla compromissione di reti e sistemi nel loro complesso, il GDPR sulla protezione degli interessati.

La cooperazione tra ACN e Garante è prevista ex lege dall’articolo 14 del decreto, che al comma 2 contempla la comunicazione, da parte dell’Agenzia e senza indebito ritardo, di ogni violazione degli obblighi di notifica suscettibile di configurare anche una violazione di dati personali. Ma non esiste ancora un portale unico nazionale: l’onere del coordinamento resta sull’organizzazione, che deve far convivere due procedure con tempistiche diverse senza trasmettere alle due autorità versioni discordanti dello stesso evento. Per il settore finanziario il quadro si complica ulteriormente, perché DORA opera come lex specialis e prevale con un proprio impianto di segnalazione. L’estorsione senza cifratura, in sostanza, è proprio la tipologia di incidente che massimizza la sovrapposizione tra i regimi, perché tocca insieme la riservatezza dei sistemi e i dati personali, mentre il ransomware a sola cifratura, se non esfiltra, può in alcuni casi restare confinato al perimetro NIS2.

Il caso Eataly del giugno 2026 mostra il doppio binario in azione. A fronte di un attacco all’infrastruttura che ospita l’e-commerce, l’azienda ha notificato l’incidente alle autorità competenti ai sensi sia della NIS2 sia del GDPR, e la comunicazione via email ai clienti è valsa come notifica agli interessati ex articolo 34 del GDPR. È un incidente che non ruota attorno alla cifratura ma attorno all’accesso e alla potenziale esposizione di dati anagrafici, codici fiscali e storico acquisti; nelle prime analisi l’azienda ha anzi dichiarato di non aver riscontrato un download dei dati, e il doppio regime di notifica è scattato comunque. È la dimostrazione concreta che, una volta spostato il baricentro sulla riservatezza, il trigger non richiede né il blocco dei sistemi né la prova di un’esfiltrazione completata: basta il rischio per i diritti degli interessati e la riconducibilità a una fattispecie significativa.

La trappola di compliance e l’incentivo al silenzio

L’assenza di blocco operativo genera un incentivo perverso. Quando i sistemi continuano a funzionare, la tentazione di gestire l’evento in silenzio, magari pagando, è strutturalmente più alta che davanti a una linea di produzione ferma. È esattamente la condizione in cui la mancata notifica diventa una seconda violazione che si somma alla prima. La violazione degli obblighi di notifica dell’articolo 25 ricade nel regime sanzionatorio dell’articolo 38 del D.Lgs. 138/2024, che prevede, per i soggetti essenziali, sanzioni fino a 10 milioni di euro o al 2 per cento del fatturato mondiale annuo, e per i soggetti importanti fino a 7 milioni o all’1,4 per cento. E poiché il modello encryptionless monetizza attraverso la pubblicazione sul leak site, la scommessa del silenzio è anche fragile: il dato emerge comunque, spesso dopo che le finestre di notifica si sono chiuse.

Cosa cambia, concretamente, per il CISO

La conseguenza pratica è che il playbook di risposta non può più essere costruito attorno al ripristino. Le tre direttrici da rivedere sono nitide. La prima è la detection: il presidio va spostato dalla rilevazione della cifratura, evento tardivo e rumoroso, alla rilevazione dell’esfiltrazione, evento precoce e silenzioso, con strumenti di data loss prevention, monitoraggio dei flussi in uscita e analisi degli accessi a identità e workflow privilegiati, che restano oggi il vettore iniziale dominante. La seconda è la prontezza alla notifica: la procedura deve registrare con precisione il timestamp dell’evidenza e gestire il doppio binario ACN-Garante con tempistiche pre-coordinate, non improvvisate nelle 24 ore. La terza è il disallineamento delle tassonomie, che vale anche per le polizze: una copertura cyber con clausole costruite sul concetto di ransomware-come-cifratura può non rispondere a un’estorsione di sola esfiltrazione, e questo va verificato prima dell’incidente, non durante.

Il punto di fondo è che l’apparato di misurazione e quello regolatorio sono ancora tarati su un modello centrato sulla disponibilità, mentre la superficie di rischio e l’esposizione giuridica si sono spostate sulla riservatezza. Finché questo scarto resta, il numero che rassicura nei report sarà lo stesso che nasconde dove il rischio è andato a posarsi. Per chi deve decidere budget e priorità, leggere quel numero per quello che non dice è già una forma di difesa.

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