adempimenti dora 2026

Adempimenti DORA 2026: guida completa per il settore finanziario

Il 2026 è l’anno in cui DORA smette di essere un esercizio di compliance formale e diventa operatività reale: i primi Threat-Led Penetration Test in fase di pianificazione, la vigilanza diretta sui fornitori critici avviata, la prima scadenza annuale del Registro Informazioni già maturata a marzo. Una guida agli adempimenti chiave, verificata su fonti istituzionali primarie.

Adempimenti DORA 2026: Il quadro normativo di riferimento

Il Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 è relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, universalmente noto come DORA (Digital Operational Resilience Act). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 dicembre 2022, è entrato in vigore il 16 gennaio 2023. Il Regolamento trova applicazione obbligatoria a partire dal 17 gennaio 2025.

Il legislatore europeo ha perseguito due obiettivi convergenti: armonizzare le normative esistenti nei singoli Stati membri, ponendo fine al mosaico regolatorio che rendeva complessa la compliance transfrontaliera, e affrontare organicamente la gestione del rischio ICT per l’intero comparto finanziario. Il Regolamento si applica a circa 22.000 società dei Financial Services, ricomprendendo nel perimetro entità del settore tradizionale come istituti di credito, borse e stanze di compensazione, gestori di fondi alternativi, compagnie di assicurazione, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, nonché fornitori di servizi di criptovaluta, emittenti di cripto-asset ed emittenti di token.

Un elemento strutturalmente innovativo è che il Regolamento DORA si applica non soltanto alle entità finanziarie, ma anche ai fornitori ICT che servono il settore finanziario. Questo include cloud provider, data center e fornitori di servizi informativi critici come rating creditizi e data analytics.

Sul piano dell’attuazione nazionale, l’Italia ha completato il recepimento con il Decreto Legislativo 10 marzo 2025, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella Serie Generale n. 58 dell’11 marzo 2025, contenente le disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2022/2554 e per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2556.
Il decreto ha identificato le autorità competenti e definito il quadro sanzionatorio nazionale, intervenendo direttamente su TUB, TUF, Codice delle Assicurazioni e normativa previdenziale.

I cinque pilastri del framework

L’architettura di DORA si articola in cinque aree tematiche, definite dal testo del Regolamento e declinate operativamente dagli atti tecnici di secondo livello adottati da EBA, EIOPA ed ESMA.

  1. Gestione del rischio ICT (artt. 5–16). Le entità finanziarie sono tenute a predisporre, monitorare e aggiornare un quadro per la gestione dei rischi informatici solido, esaustivo e adeguatamente documentato, che consenta di affrontare tali rischi in maniera rapida, efficiente ed esaustiva. La responsabilità della gestione dei rischi informatici deve essere attribuita a una funzione di controllo ICT con un livello appropriato di indipendenza, al fine di evitare conflitti di interesse. Tale funzione non può essere affidata alla struttura che svolge l’internal audit.
  2. Segnalazione degli incidenti ICT (artt. 17–23). Le entità finanziarie devono classificare, registrare e notificare gli incidenti gravi alle autorità competenti secondo criteri armonizzati. Le entità finanziarie devono mantenere e aggiornare un registro delle informazioni su tutti gli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi ICT prestati da fornitori terzi. I formati e le procedure standard per la segnalazione sono stati definiti dalla Commissione Europea con l’atto del 23 ottobre 2024.
  3. Test di resilienza operativa digitale (artt. 24–27). Include sia i test di base, obbligatori per tutte le entità, sia i più avanzati Threat-Led Penetration Test (TLPT), riservati alle entità di maggiore rilevanza sistemica. Il framework di riferimento è TIBER-EU, aggiornato l’11 febbraio 2025 per allinearlo agli RTS DORA.
  4. Gestione del rischio di terze parti ICT (artt. 28–44). Nell’esternalizzare funzioni critiche e importanti, le entità finanziarie sono tenute a negoziare accordi specifici riguardanti, tra le altre cose, strategie di uscita, audit e obiettivi prestazionali per l’accessibilità, l’integrità e la sicurezza. La responsabilità piena rimane sempre in capo all’entità finanziaria committente.
  5. Condivisione delle informazioni (art. 45). DORA promuove accordi volontari di condivisione delle informazioni sulle minacce informatiche tra entità finanziarie, nel rispetto del GDPR e degli obblighi di riservatezza. Si tratta di un pilastro che converge con le logiche già introdotte dalla Direttiva NIS2 e il suo impatto sulle infrastrutture critiche, anch’essa applicabile al settore finanziario.

Gli adempimenti chiave del 2026

Registro delle Informazioni: prima scadenza annuale a regime

È il primo adempimento concreto del 2026 su indicazione diretta della Banca d’Italia. La Comunicazione della Banca d’Italia del 13 febbraio 2026 ha stabilito che ogni anno, a partire dal 2026, la trasmissione del registro delle informazioni dovrà avvenire entro il 15 marzo, con data di riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. Mentre la prima raccolta si è svolta ad aprile 2025, le successive, a partire dal 2026, sono fissate su base annuale, con termine per l’invio dei dati alla Banca d’Italia al 15 marzo di ogni anno. Il registro viene trasmesso tramite la piattaforma INFOSTAT e costituisce la base informativa di riferimento per l’identificazione dei fornitori ICT critici da sottoporre al regime di sorveglianza europeo.

TLPT: identificazione in corso, avvio pianificato tra fine 2026 e 2027

In applicazione dell’articolo 26 del Regolamento DORA, gli intermediari sono tenuti ad effettuare test avanzati di penetrazione basati su minacce (Threat-Led Penetration Test, TLPT) con cadenza almeno triennale. Il quadro regolatorio di riferimento è il Regolamento Delegato (UE) 2025/1190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 giugno 2025 e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE dall’8 luglio 2025.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento in Italia, la Banca d’Italia ha chiarito che il processo di identificazione degli intermediari tenuti ad effettuare i TLPT è ancora in corso e, una volta concluso, si procederà ad informare i soggetti interessati nonché a definire, successivamente, una pianificazione per l’esecuzione dei test. La timeline operativa più realistica, in linea con le indicazioni di mercato, è dunque a cavallo tra fine 2026 e inizio 2027.

Non tutte le entità sono soggette all’obbligo avanzato. La regolamentazione riguarda le istituzioni che svolgono un ruolo significativo nel sistema finanziario, tra cui gli istituti di credito classificati come sistemicamente importanti (G-SII e O-SII), nonché gli istituti di pagamento e di moneta elettronica che superino determinate soglie di transazioni. Il TLPT dovrà essere eseguito almeno ogni tre anni, o più frequentemente se le autorità di supervisione lo richiedono. Il purple teaming è obbligatorio nella fase di chiusura e, come misura aggiuntiva, ogni terzo test dovrà essere condotto da un red team esterno.

La vigilanza diretta sui CTPP: Joint Examination Teams operativi dal 2026

La comunicazione ufficiale delle ESA del 18 novembre 2025 ha segnato un passaggio cruciale: le Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato la prima lista ufficiale dei fornitori terzi critici di servizi ICT designati ai sensi del Regolamento DORA. La designazione segna una fase essenziale per l’attuazione del quadro di sorveglianza. Tra i 19 fornitori critici designati figurano principalmente grandi cloud e platform service provider come AWS, Google Cloud, Deutsche Telekom, Microsoft, Oracle e SAP. Con la loro classificazione ufficiale come Critical ICT Third-Party Providers (CTPP), questi soggetti sono ora sottoposti alla vigilanza diretta delle ESA.

Dal 2026 prende avvio la supervisione operativa concreta: la supervisione sarà svolta da Joint Examination Teams (JET) composti da personale delle ESA e delle autorità nazionali. Per le istituzioni finanziarie clienti di questi fornitori, la designazione non elimina la necessità di due diligence autonome. I contratti devono già includere le clausole obbligatorie DORA su SLA, diritti di audit, notifica degli incidenti, supporto ai test TLPT, impegni di business continuity e condizioni di exit strategy.

La review intermedia della Commissione Europea

Nel 2026 è prevista una review intermedia dell’implementazione da parte della Commissione Europea per valutare l’efficacia del regolamento. Parallelamente, entro gennaio 2026 la Commissione era tenuta a concludere la propria valutazione sull’eventuale estensione dell’ambito di applicazione di DORA ai revisori dei conti, in base all’articolo 58(3) del Regolamento. Il 2028 segnerà invece il momento di bilancio strutturale, con la prima valutazione completa dell’efficacia di DORA da parte delle ESA e possibili aggiornamenti normativi.

Il regime sanzionatorio: il quadro corretto secondo il D.Lgs. 23/2025

La versione definitiva e giuridicamente vincolante del regime sanzionatorio per l’Italia è quella introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2025, n. 23, che ha modificato TUB, TUF e Codice delle Assicurazioni. Il decreto distingue due livelli di gravità delle violazioni.

Per le condotte più gravi, in materia di governance, organizzazione e responsabilità del management, le sanzioni variano da 30.000 euro fino al 10% del fatturato. Per le condotte meno gravi la sanzione massima scende al 7% del fatturato.

Anche le persone fisiche sono direttamente esposte. Le sanzioni per i soggetti apicali (componenti degli organi di amministrazione, direzione o controllo e personale) sono da 5.000 euro a 5 milioni di euro per le violazioni più gravi e da 5.000 euro a 3,5 milioni di euro per quelle meno gravi. Il legislatore ha previsto inoltre la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo da 6 mesi a 3 anni. Nei casi in cui la violazione abbia generato un vantaggio economico per l’autore, le sanzioni possono essere incrementate fino al doppio del vantaggio conseguito.

Per i CTPP sottoposti a vigilanza diretta delle ESA, il regime sanzionatorio è disciplinato dall’articolo 35 del Regolamento (UE) 2022/2554: il Lead Overseer può imporre sanzioni pecuniarie fino all’1% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore, calcolato sull’esercizio precedente. Questa sanzione può essere applicata su base giornaliera per un massimo di sei mesi, fino a quando il fornitore non abbia rimediato alle non conformità.

Le autorità competenti in Italia per l’applicazione di DORA sono, in conformità con quanto previsto dall’articolo 46 del Regolamento DORA: Banca d’Italia, Consob, IVASS e COVIP, ciascuna responsabile per i soggetti rientranti nel proprio perimetro di vigilanza.

Prospettiva strategica: oltre la compliance

L’approccio riduttivo che riduce DORA a un esercizio di adeguamento formale rischia di perderne il valore più profondo. Adeguarsi a DORA non significa solo aggiornare policy e procedure, ma ridisegnare i processi aziendali, integrando strumenti di governance, gestione del rischio ICT e continuità operativa. Questo rappresenta un’opportunità per trasformare la compliance in leva strategica di resilienza e innovazione.

I dati lo confermano: il Rapporto Clusit 2026, presentato a marzo 2026, ha rilevato che il comparto finanziario e assicurativo si attesta al 6,3% degli incidenti globali, mostrando segnali di resistenza rispetto agli altri comparti, proprio grazie all’impatto di DORA e agli investimenti in sicurezza che la norma ha imposto.

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