art 82

Risarcimento del danno per violazione GDPR: la contraddizione tra Cassazione italiana e Corte di giustizia UE sull’art. 82

L’art. 82 del GDPR riconosce il diritto al risarcimento del danno, materiale e immateriale, derivante da violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. La giurisprudenza italiana, consolidata dall’ordinanza della Cassazione n. 13073/2023, subordina tuttavia il risarcimento alla prova della “serietà” della lesione, escludendo il danno in re ipsa ed esigendo il superamento di una soglia minima di gravità.

In apparente contraddizione con detto orientamento, la Corte di giustizia dell’Unione europea – da ultimo con la sentenza C-655/23 del 4 settembre 2025 – ha ribadito che l’art. 82 GDPR non richiede alcuna soglia di rilevanza: anche la semplice perdita di controllo sui dati personali o il timore di un loro uso abusivo possono integrare un danno immateriale risarcibile, purché effettivamente dimostrati.

L’articolo esamina questa contraddizione tra i due orientamenti, analizza il regime probatorio applicabile, con particolare attenzione al principio di accountability e al modello dell’art. 2050 c.c., e approfondisce, attraverso i recenti provvedimenti del Garante Privacy nei casi Postel S.p.A. (2024) e Poste Vita S.p.A. (2025), quali standard di adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative possano risultare determinanti sia in sede amministrativa sia in sede civile.

Introduzione

L’interpretazione della giurisprudenza sulla responsabilità civile derivante dall’illecito trattamento dei dati personali disciplinata dall’art. 82 GDPR, si rivela contraddittoria alla luce di recenti sentenze domestiche ed europee. Sullo sfondo rimangono le sentenze fondate sul previgente art. 15 cod. privacy e l’accostamento all’art. 2050 c.c. (responsabilità per attività pericolose) che la dottrina dominante (anche e soprattutto con il prepotente avvento delle applicazioni di intelligenza artificiale) continua a ritenere applicabile.

In sintesi l’art. 2050 c.c. (responsabilità per esercizio di attività pericolosa) prevede un’inversione dell’onere della prova: il danneggiato deve provare danno e nesso causale, mentre il convenuto deve fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La dottrina civilistica ha ricostruito la natura dell’art. 2050 in termini non univoci (colpa lievissima/colpa presunta/semi‑oggettiva od oggettiva), ma convergendo sul particolare rigore della prova liberatoria e sulla funzione di bilanciamento tra utilità sociale di attività rischiose e tutela dei terzi. È inoltre valorizzata l’estensione dell’art. 2050 anche a omissioni «qualificate», quando il danno derivi dal mancato approntamento di misure preventive dovute.

Nel quadro previgente, l’art. 15 del Codice privacy richiamava espressamente l’art. 2050 c.c.; pur essendo stato abrogato, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il modello probatorio, affermando che il danneggiato deve provare danno e nesso causale, mentre sul convenuto grava la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Parte della dottrina osserva che l’art. 82 GDPR, pur senza richiamo espresso all’art. 2050 c.c., tende a riprodurne la logica funzionale: centralità della gestione del rischio e della capacità organizzativa del titolare (accountability) e conseguente severità della prova liberatoria. In questa prospettiva, l’accountability non è solo un principio di governance, ma diviene anche un criterio probatorio: la qualità della documentazione (audit trail), delle procedure e dei controlli può risultare decisiva nel superare – o non superare – la presunzione di imputabilità.

Il fondamento normativo: art 82 GDPR – interpretazione giurisprudenza italiana: “occorre la prova della serietà del danno”

Nel dibattito dottrinale, anche l’art. 82 GDPR è stato letto come una responsabilità «speciale», in cui il momento organizzativo (misure tecniche e organizzative, governance dei processi e dei fornitori, tracciabilità delle decisioni) diventa decisivo sia sul piano sostanziale sia sul piano probatorio. La giurisprudenza interna sembra convergere su questa interpretazione in continuità, pur con qualche discontinuità.

L’art. 82 GDPR prevede il diritto al risarcimento del danno (materiale o immateriale) causato da una violazione del Regolamento. La responsabilità viene differenziata fra Titolare e Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il regolamento. Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. Entrambi sono esonerati da responsabilità se dimostrano che l’evento dannoso non è loro in alcun modo imputabile.

Il Considerando 146 del GDPR ulteriormente precisa che “Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento”; sicché “gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito”.

A fronte del dettato normativo appena descritto, la Cassazione (ord. 12 maggio 2023, n. 13073) ha chiarito e reinterpretato il senso di alcune anteriori posizioni espresse a proposito dell’art. 15 del previgente Codice della Privacy: “vige ancora il principio per cui il danno non può dirsi in re ipsa (v. Cass. Sez. 6-1 n. 17383-20, Cass. Sez. 3 n. 16133-14)”, La Corte prosegue evidenziando che il diritto al risarcimento è soggetto alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno, intesa come perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato. Questo principio si fonda sul bilanciamento con il principio di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, cui consegue l’obbligo di tollerare la lesione minima.

In altre parole, occorre un danno di non lievissima entità ed in caso di danno non lieve occorre una prova rigorosa dello stesso, va da sé che non si può dar luogo al risarcimento se – pur in presenza di violazione del GDPR – l’interessato non ha subito alcun danno.

Anche il Tribunale civile di Oristano (sent. 176/2024), ha ribadito che il danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali è risarcibile solo se la lesione alla riservatezza è grave e concreta, non per la semplice violazione formale delle norme, e a condizione che la lesione superi la soglia di tolleranza prevista dal principio di solidarietà.

Il Tribunale di Oristano prosegue affermando che:“La legittimazione attiva al risarcimento del danno da violazione della privacy spetta esclusivamente al soggetto i cui dati personali sono stati illecitamente trattati, non estendendosi ai familiari che, pur subendo conseguenze dannose indirette, non hanno visto diffusi i propri dati identificativi. Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali possono trovare applicazione, con procedimento analogico, i criteri orientativi per la quantificazione del danno da diffamazione elaborati dalla giurisprudenza di merito.”

La sentenza del Tribunale ripete concetti espressi dalla Corte di legittimità, fornendo anche un valido parametro per l’eventuale quantificazione del danno di tipo non patrimoniale, mostrando simpatia per la quantificazione del danno operata in caso di diffamazione.

Le condizioni del risarcimento secondo la recente Corte di giustizia dell’Unione europea

La sintesi dell’interpretazione giurisprudenziale “europea” sull’art. 82 del GDPR è rappresentata dalla recente CGUE, sez. IV, 4 settembre 2025, causa C-655/23.

Alla Corte di giustizia dell’Unione europea era stato richiesto, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), una interpretazione dell’articolo 82, paragrafo 1, del GDPR, nel senso che nella nozione di «danno immateriale» contenuta in tale disposizione si dovessero ricomprendere anche sentimenti negativi provati dalla “persona interessata” a seguito di una comunicazione non autorizzata dei suoi dati personali ad un terzo, quali il timore o l’insoddisfazione, che sono suscitati da una perdita di controllo su tali dati, da una potenziale utilizzazione abusiva degli stessi o da un pregiudizio alla sua reputazione.

La Corte ha risposto in maniera netta ed analitica, precisando che la nozione di danno ai sensi dell’art. 82 GDPR, deve ricevere una definizione ricavata specificamente dal diritto dell’Unione, in autonomia rispetto ai diritti interni (v., in tal senso, sentenze del 25 gennaio 2024, MediaMarktSaturn, C‑687/21, EU:C:2024:72, punto 64, e del 4 ottobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C‑200/23, EU:C:2024:827, punto 139 nonché giurisprudenza citata).

Quale premessa la Corte ha ribadito che la semplice violazione del Regolamento europeo non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento. Le condizioni che deve soddisfare l’interessato per ottenere il diritto al risarcimento sono:

  • provare di aver subito un «danno» (materiale o immateriale);
  • provare la violazione di una norma del regolamento da parte di Titolare o Responsabile del trattamento;
  • provare il nesso di causalità tra tale danno e detta violazione.

Le tre condizioni erano già state fissate da numerose sentenze [sent. 4 maggio 2023, Österreichische Post (Danno immateriale inerente al trattamento di dati personali), C‑300/21, EU:C:2023:370, punti 32, 33, 37 e 42; sent. 4 ottobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C‑200/23, EU:C:2024:827, punti da 140 a 142, nonché sent 4 ottobre 2024, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, C‑507/23, EU:C:2024:854, punti 24 e 25].

Fino a qui vengono ribaditi concetti cari anche alla giurisprudenza italiana. La discontinuità riguarda la questione della “serietà del danno”, illustrata in precedenza e ripetutamente ribadita da Cassazione e giudici di merito.

Risarcimento del danno immateriale anche in presenza di “semplice” paura o insoddisfazione a seguito di illecito trattamento

La Corte di giustizia dell’Unione europea era chiamata ad esprimere un parere sulla sussistenza del danno immateriale qualora vengano allegati e provati: “sentimenti negativi, come rabbia, contrarietà, insoddisfazione, inquietudine e paura”, che derivano dal “timore della divulgazione dei dati a terzi che lavorano nel medesimo settore, il fatto che una persona abbia appreso informazioni riguardo a circostanze per le quali vale una regola di discrezione, [nonché] l’umiliazione per il mancato accoglimento delle sue pretese salariali e per la conoscenza di tale circostanza da parte di terzi”.

Nel rispondere, la Corte precisa che l’art. 82 GDPR è sempre stato interpretato nel senso di non fissare livelli di gravità del pregiudizio subito dall’interessato. “La disposizione suddetta non esige che un danno immateriale fatto valere dall’interessato debba raggiungere una «soglia di rilevanza” perché tale danno possa essere risarcito (v. in tal senso, sentenze del 4 maggio 2023, Österreichische Post, C‑300/21, EU:C:2023:370, punto 51, nonché del 4 ottobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C‑200/23, EU:C:2024:827, punti 147 e 149).

In secondo luogo, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, situazioni, quali quelle invocate nel procedimento principale, attinenti ad un “pregiudizio alla reputazione” derivante da una violazione di dati personali o ad una “perdita del controllo” su dati siffatti, figurano esplicitamente tra gli esempi di possibili danni che sono elencati nei considerando 75 e 85 del GDPR. In particolare, la Corte ha sottolineato che il legislatore dell’Unione ha inteso includere la semplice “perdita del controllo” sui dati personali nell’elenco esemplificativo dei “danni” o dei “pregiudizi” che possono essere subiti dalle persone interessate (considerando 85 del GDPR), quand’anche non si sia concretamente verificato un uso abusivo dei dati in questione.

Una siffatta perdita del controllo può essere sufficiente per causare un «danno immateriale», ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, del GDPR, purché l’interessato dimostri di aver effettivamente subìto un danno di tal genere, fosse pure minimo, senza che tale nozione di «danno immateriale» esiga la dimostrazione dell’esistenza di tangibili conseguenze negative supplementari (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C‑200/23, EU:C:2024:827, punti 145, 150 e 156 nonché giurisprudenza citata).

Ancora, la Corte ha statuito che la paura, provata dall’interessato, che i suoi dati personali siano oggetto di utilizzazione abusiva in futuro, a seguito di una violazione del GDPR, è idonea a costituire, di per sé solo, un «danno immateriale», a condizione che tale timore, con le sue conseguenze negative, sia debitamente dimostrato, aspetto questo la cui verifica incombe al giudice nazionale adito [v., in tal senso, sentenze del 20 giugno 2024, PS (Indirizzo errato), C‑590/22, EU:C:2024:536, punti 32, 35 e 36, nonché del 4 ottobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C‑200/23, EU:C:2024:827, punti 143, 144 e 155 nonché giurisprudenza citata].

Pertanto, sebbene i sentimenti menzionati, in particolare il timore o l’insoddisfazione, possano far parte dei rischi inerenti alla normale esperienza di vita, simili sentimenti negativi sono suscettibili di costituire un «danno immateriale», purché, conformemente al requisito dell’esistenza di un nesso di causalità, la persona interessata dimostri che prova sentimenti siffatti, con le loro conseguenze negative, proprio in ragione della violazione del suddetto regolamento di cui trattasi, come ad esempio una trasmissione non autorizzata dei suoi dati personali ad un terzo che ingeneri il rischio di un uso abusivo di questi ultimi, aspetto questo che deve essere valutato dai giudici nazionali aditi.

I principi sin qui esaminati – risarcibilità del danno immateriale anche in assenza di una soglia minima di gravità, sufficienza della perdita di controllo sui dati e del timore di un uso abusivo futuro – trovano un banco di prova particolarmente significativo nelle ipotesi in cui la violazione dei dati personali non derivi da una condotta diretta del titolare del trattamento, bensì dall’attività dolosa di soggetti terzi, come accade tipicamente negli attacchi ransomware. In queste fattispecie al tema della prova del danno si affianca quello, altrettanto decisivo, dell’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e della conseguente ripartizione dell’onere probatorio tra interessato e titolare.

Data breach derivante da attività dolosa altrui e misure di sicurezza: controllo sull’adeguatezza e onere della prova

A questo punto merita un approfondimento la questione della risarcibilità del danno in presenza di data breach provocato da attività dolosa di terze parti, come ad esempio nella fattispecie del ransomware. La sentenza C-340/21 (VB c. NAP) affronta in modo diretto il rapporto tra data breach, adeguatezza delle misure tecniche e organizzative (artt. 24 e 32 GDPR) e diritto al risarcimento (art. 82). La Corte ha chiarito che i giudici non possono dedurre automaticamente l’inadeguatezza delle misure dal solo fatto dell’accesso/divulgazione non autorizzati; occorre una valutazione concreta dell’adeguatezza.

La stessa decisione evidenzia che il titolare può essere chiamato a risarcire anche quando l’evento deriva da terzi, salvo prova della non imputabilità; comunque il timore di un potenziale uso abusivo dei dati può integrare un danno immateriale.

La dottrina ha letto questa linea come pienamente coerente con l’accountability: l’onere di dimostrare l’adeguatezza delle misure grava sul titolare e diventa centrale la documentazione delle scelte e dei presidi adottati ex ante.

Quali misure di sicurezza ed organizzative per sfuggire alla responsabilità: casi del Garante, Postel (2024) e Poste Vita (2025)

I provvedimenti del Garante costituiscono un osservatorio privilegiato per individuare, in concreto, cosa significhi «misure adeguate» e quale sia la soglia di diligenza esigibile.

Nel provvedimento del 4 luglio 2024 (Registro n. 572/2024; doc. web 10063782), relativo a un procedimento sanzionatorio contro Postel S.p.A. concluso con una importante sanzione a carico del titolare del trattamento (sanzione amministrativa pari a 900.000,00 euro), il Garante ha preso in esame un attacco ransomware rivendicato dalla cybergang “Medusa”, con esfiltrazione e pubblicazione nel dark web di file contenenti dati personali e perdita di disponibilità per alcuni file. Il provvedimento dà conto anche delle vulnerabilità sfruttate (CVE-2022-41040 e CVE-2022-41082) e dell’avvio del procedimento con contestazioni, tra l’altro, su artt. 5, 25, 28, 32 e 33 GDPR.

Il valore pratico del caso sta nel fatto che l’istruttoria si concentra su profili organizzativi tipici (gestione delle vulnerabilità e delle patch, processi interni, completezza e qualità della notifica e dei flussi informativi verso i titolari committenti), cioè esattamente sui profili che, in sede civile, possono incidere sulla prova liberatoria richiesta dall’art. 2050 c.c. e dall’art. 82 GDPR.

Un caso complementare riguarda il procedimento sanzionatorio contro Poste Vita S.p.A., avviato da un reclamo del 24 ottobre 2024 e definito con provvedimento del 10 luglio 2025 (Registro n. 389/2025; doc. web 10154110). Il Garante prende in esame una illecita comunicazione di dati relativi a polizze vita a un soggetto terzo non autorizzato, avvenuta tramite risposte a richieste pervenute via e-mail e apparentemente corredate da firma autografa e dettagli idonei a indurre in errore gli operatori.

All’esito dell’istruttoria, il Garante evidenzia che – in assenza, agli atti della compagnia, di un indirizzo e-mail fornito dall’interessata – la società avrebbe dovuto porre in atto ogni misura idonea a verificare l’effettiva rispondenza dell’indirizzo di posta elettronica all’identità della (presunta) cliente, prima di inviare documentazione e informazioni.

Il provvedimento rileva inoltre un profilo di ritardo nella notifica ex art. 33 GDPR, precisando che, a fronte del disconoscimento dell’indirizzo e-mail, il titolare aveva la “ragionevole evidenza” della compromissione, con conseguente obbligo di notificare senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore, richiamando le Linee guida EDPB 9/2022 sul concetto di “conoscenza” della violazione.

I provvedimenti del Garante sommariamente descritti possono svolgere una funzione di «standard setting» e risultare rilevanti anche in sede civile come elementi fattuali per valutare l’adeguatezza delle misure organizzative e di sicurezza e la richiesta prova liberatoria per sfuggire alla responsabilità civilistica.

Conclusioni

L’analisi condotta evidenzia una frattura significativa tra l’orientamento della giurisprudenza italiana e quello della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di risarcimento del danno immateriale per violazione del GDPR.

Da un lato, la Cassazione italiana, con l’ordinanza n. 13073/2023 confermata dai giudici di merito, richiede la prova della “serietà” della lesione (il danno non deve consistere in meri disagi o fastidi) come condizione necessaria per il risarcimento, applicando un filtro di gravità che affonda le radici nel principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e nella tradizione civilistica della tolleranza della lesione minima.

Dall’altro lato, la CGUE – con una giurisprudenza ormai consolidata attraverso le sentenze Österreichische Post (C-300/21), MediaMarktSaturn (C-687/21), Agentsia po vpisvaniyata (C-200/23) e, da ultimo, la causa C-655/23 del settembre 2025 – ha stabilito in modo inequivocabile che l’art. 82 GDPR non contempla alcuna soglia minima di rilevanza del danno. La semplice perdita di controllo sui propri dati personali, il timore fondato di un utilizzo abusivo, finanche sentimenti negativi quali paura o insoddisfazione, possono costituire danno immateriale risarcibile, a condizione che l’interessato ne fornisca dimostrazione e provi il nesso causale con la violazione.

Questa contraddizione non è puramente teorica. L’interpretazione del giudice italiano, apparentemente divergente da quello europeo, ha come conseguenza pratica quella di diminuire la possibilità di risarcimento del danno per l’interessato, con pregiudizio per l’uniformità di applicazione del GDPR. Tuttavia occorre ricordare il considerando 146 del Regolamento (citato nel primo paragrafo del presente articolo) che esplicitamente rimanda alla (sola) giurisprudenza della Corte di giustizia europea la facoltà di interpretazione del concetto di danno E’ pertanto ragionevole ritenere che la difformità oggi evidenziata possa essere ricomposta e che quindi anche la giurisprudenza italiana si adegui al modello descritto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

Sul versante dell’onere della prova, l’analisi dei provvedimenti sanzionatori del Garante Privacy, in particolare i casi Postel S.p.A. (provv. 4 luglio 2024) e Poste Vita S.p.A. (provv. 10 luglio 2025), conferma che il principio di accountability opera come vero e proprio criterio probatorio: la documentazione delle scelte organizzative, la tempestività nella gestione delle vulnerabilità, la qualità delle procedure di notifica e i flussi informativi interni costituiscono gli elementi sui quali il titolare del trattamento è chiamato a costruire la propria prova liberatoria, tanto in sede amministrativa quanto, come si è argomentato, in sede civile, secondo il modello dell’art. 2050 c.c.

Il quadro che emerge impone ai titolari e ai responsabili del trattamento un duplice livello di attenzione: non soltanto l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, ma anche la loro rigorosa documentazione e tracciabilità, nella consapevolezza che l’accountability non è soltanto un obbligo di compliance, ma rappresenta lo strumento decisivo per resistere a una pretesa risarcitoria in sede giudiziaria. In attesa di un auspicabile allineamento della giurisprudenza italiana a quella europea – che appare, alla luce del primato del diritto dell’Unione, inevitabile – la gestione proattiva e documentata del rischio resta la migliore forma di prevenzione anche sul piano della responsabilità civile.

 

Profilo Autore

Avvocato cassazionista e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), da oltre venticinque anni specializzato nel diritto delle nuove tecnologie, privacy e tutela del software con pubblicazioni e docenze a contratto per Luiss Business School ed altre università italiane. È titolare dell'omonimo Studio Legale e svolge attività di consulenza e formazione per imprese e organizzazioni pubbliche e private.

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