La geopolitica dell’acquisizione della prova elettronica: la cooperazione internazionale richiede più del solo diritto
Intervento di Aisling Kelly, Head of the Cybercrime Division, Consiglio d’Europa 14a Cyber Crime Conference, Auditorium della Tecnica, Roma, 6-7 maggio 2026
Da pochi mesi alla guida della Cybercrime Division del Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo, Aisling Kelly ha portato sul palco della 14a Cyber Crime Conference uno sguardo trasversale sulla cooperazione internazionale in materia di prove elettroniche.
Una prospettiva costruita su un percorso professionale articolato: diciotto anni come pubblico ministero, prima nei servizi di accusa irlandesi (Office of the Director of Public Prosecutions) e poi presso il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda delle Nazioni Unite, seguiti da un’esperienza in Microsoft alla guida del team europeo dedicato alle richieste di accesso ai dati provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi di sicurezza nazionale, e infine l’attuale ruolo presso l’istituzione di Strasburgo, dove la sua squadra è responsabile della Convenzione di Budapest sul cybercrime (2001) e dei suoi due protocolli aggiuntivi.

La cooperazione internazionale come architettura multilivello
Il primo passaggio dell’intervento è servito a chiarire cosa si intende davvero quando si parla di cooperazione internazionale sulle prove elettroniche. Non un canale unico, ma un sistema profondamente stratificato: cooperazione di polizia (police-to-police); cooperazione giudiziaria fondata su strumenti eterogenei, che spaziano dalla legislazione interna all’assistenza giudiziaria reciproca, dall’Ordine Europeo di Indagine ai trattati delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e la corruzione, fino alla Convenzione di Budapest e al suo Secondo Protocollo Aggiuntivo; cooperazione verticale all’interno dei singoli Paesi; cooperazione laterale tra agenzie di Stati diversi; e, infine, cooperazione con i service provider. Tutto questo, ha sottolineato l’esperta, è cooperazione internazionale.
Un’architettura così complessa non si governa con la sola disponibilità degli strumenti giuridici: serve la capacità concreta di utilizzarli. È per questa ragione che il capacity building costituisce il fulcro del lavoro del Consiglio d’Europa in materia. Un team di oltre quaranta professionisti organizza iniziative formative rivolte agli 81 Stati Parte della Convenzione e ad altri Paesi, su temi che spaziano dall’analisi delle prove digitali alla open source intelligence, dalle indagini sulle criptovalute alla comprensione dei meccanismi di assistenza giudiziaria reciproca. Un patrimonio che, ha tenuto a precisare la relatrice, non è caduto dal cielo: è il frutto della visione costruita in vent’anni dal suo predecessore Alexander Seger, al quale ha voluto rendere un sentito tributo.
Le tendenze globali: l’extraterritorialità come reazione
Il fulcro analitico dell’intervento è stato dedicato a un fenomeno trasversale: la crescente tendenza degli Stati a estendere extraterritorialmente l’applicazione delle proprie leggi in materia di acquisizione di prove elettroniche. Una tendenza che la giurista legge come risposta alla frustrazione del fronte investigativo, spesso incapace di ottenere in tempi utili i dati necessari a condurre le indagini.
La rassegna proposta è stata densa di esempi.
L’Australia, con il Telecommunications Legislation Amendment (International Production Orders) Act del 2021, ha aperto la strada a un accordo bilaterale diretto con gli Stati Uniti, siglato a dicembre 2021 nel quadro del CLOUD Act, che consente alle autorità australiane di accedere direttamente ai dati detenuti dai provider statunitensi: un cambiamento che la responsabile della Cybercrime Division ha definito trasformativo per il sistema investigativo del Paese.
Il Brasile, già nel 2014, aveva legiferato in chiave extraterritoriale attraverso l’articolo 11 del Marco Civil da Internet (Legge 12.965/2014).
L’Unione Europea, con il pacchetto e-Evidence (la cui entrata in applicazione è fissata al 18 agosto 2026, ai sensi del Regolamento UE 2023/1543), introduce un criterio giurisdizionale fondato sull’offerta del servizio nel territorio dell’Unione, consentendo alle autorità degli Stati membri di rivolgersi direttamente ai service provider per ottenere dati di contenuto e di non contenuto.
La Germania ha esteso extraterritorialmente la propria normativa sulle telecomunicazioni con riferimento all’intercettazione legale: in questo contesto la dirigente di Strasburgo ha richiamato una pronuncia del Tribunale Amministrativo di Colonia del giugno 2025, che affronta l’intreccio tra la legge tedesca sulle telecomunicazioni e la direttiva e-Commerce nel valutare l’applicabilità della normativa interna a un provider stabilito in un altro Stato membro UE.
L’India, di fronte all’impennata di minacce di attentati registrata negli ultimi dodici-diciotto mesi (riconducibile all’instabilità politica del contesto regionale), ha risposto rafforzando in chiave extraterritoriale le richieste di emergency disclosure rivolte a una pluralità di service provider esteri, spingendo ulteriormente i confini dell’applicazione extraterritoriale della propria normativa.
Sul fronte americano, l’ex pubblico ministero ha richiamato il caso Chatrie v. United States, attualmente pendente davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti dopo la concessione del writ of certiorari a gennaio 2026; l’argomentazione orale si è tenuta il 27 aprile, con decisione attesa entro la fine del term, a giugno 2026. Il caso affronta la legittimità dei geofence warrant, ovvero degli ordini rivolti ai service provider (nella specie Google) per ottenere i dati relativi a tutti i dispositivi presenti in un’area geografica circoscritta e in una finestra temporale definita.
Si tratta di un’inversione rispetto al paradigma tradizionale, nel quale la richiesta riguarda un soggetto già identificato; nel modello geofence, è la richiesta stessa a servire per identificare i soggetti.
Il Regno Unito, infine, rappresenta un terreno particolarmente fertile per gli sviluppi extraterritoriali, sia attraverso il Crime (Overseas Production Orders) Act del 2019 sia attraverso la Technical Capability Notice notificata ad Apple ai sensi dell’Investigatory Powers Act 2016: una richiesta che ha imposto al colosso di Cupertino di consentire l’accesso ai dati cifrati di iCloud, conducendo poi alla rimozione del servizio Advanced Data Protection per gli utenti britannici.
Tutte queste evoluzioni, ha osservato la relatrice, condividono un problema strutturale: l’extraterritorialità implica necessariamente conflitti di leggi. Riprendendo un’immagine efficace, non possiamo essere tutti corazzate che si protendono nello stesso oceano senza che, prima o poi, le rotte si incrocino. Come si risolvano questi conflitti resta una delle questioni aperte del diritto internazionale.
Dal puzzle all’autostrada a più corsie
Più che a un puzzle giuridico, come spesso viene descritto il quadro normativo internazionale, Aisling preferisce l’immagine dell’autostrada a più corsie. L’operatore di un singolo ordinamento si muove avendo a disposizione strumenti multipli, tutti contemporaneamente percorribili: la nuova Convenzione delle Nazioni Unite sul cybercrime, la Convenzione di Budapest, le leggi nazionali, l’assistenza giudiziaria tradizionale. Anche i service provider devono orientarsi in questo traffico, mentre tutti viaggiano a velocità diverse, con veicoli diversi, su corsie diverse.
In una metafora del genere, le garanzie giuridiche sono i semafori, i dossi e gli autovelox: indispensabili. Nella Convenzione di Budapest, l’articolo 15 stabilisce un nucleo essenziale di tutele; nel Secondo Protocollo Aggiuntivo sulle prove elettroniche, gli articoli 13 e 14 disciplinano le garanzie applicabili. Controllo giurisdizionale, proporzionalità, tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali: senza questi presidi, ha ribadito la relatrice, gli strumenti investigativi non possono operare in un quadro effettivamente rispettoso dei diritti.
Prova elettronica o dato? Una questione di linguaggio (e di sostanza)
Una delle riflessioni più stimolanti dell’intervento ha riguardato il diverso lessico utilizzato dagli attori in campo. Le forze dell’ordine parlano di prova elettronica; i service provider parlano di dato. Una differenza terminologica che riflette prospettive sostanzialmente diverse: per il pubblico ministero o l’investigatore, l’ordine giudiziario serve ad acquisire un elemento probatorio; per il provider, lo stesso elemento è un dato sottoposto a una pluralità di obblighi regolatori paralleli, di cui l’operatore del cybercrime farebbe bene a tenere conto.
La rappresentante del Consiglio d’Europa ha quindi ripercorso i principali quadri normativi che si intrecciano con la materia della prova elettronica, a partire dal Digital Services Act dell’Unione Europea (con particolare riferimento agli articoli 10 sugli ordini di fornire informazioni, 15 sugli obblighi di trasparenza e 18 sulla notifica di sospetti di reati) e dall’Online Safety Act britannico, che ha introdotto strumenti di acquisizione e conservazione dei dati nelle indagini sulle morti di minori, attivabili dai coroner attraverso Ofcom (segnatamente i Coroner Information Notice in vigore da aprile 2024 e i Data Preservation Notice operativi dal 30 settembre 2025).
A questi si aggiungono il GDPR e la direttiva sulla protezione dei dati nell’ambito penale, entrambi oggetto di possibili modifiche nel quadro del digital omnibus europeo, il ruolo di vigilanza delle autorità di protezione dei dati e, infine, la legislazione sulle intercettazioni, da monitorare tanto a livello internazionale quanto a livello domestico.
L’ultima frontiera: l’intelligenza artificiale
La chiusura dell’intervento è stata dedicata al tema più attuale: la regolazione dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sull’azione delle law enforcement agency. Il Cybercrime Convention Committee (T-CY) del Consiglio d’Europa, attraverso il Working Group sull’IA istituito a dicembre 2024, sta preparando uno studio di mappatura sui reati legati all’intelligenza artificiale e sull’uso dell’IA nelle indagini e nei procedimenti penali. Il lavoro sarà pubblicato entro la fine dell’anno e, ha anticipato la relatrice, costituirà una risorsa di riferimento per chi opera in questo ambito.
Una conclusione che riassume bene lo spirito dell’intervento: la cooperazione internazionale sulle prove elettroniche non può essere ridotta a un esercizio di tecnica giuridica. È un terreno geopolitico nel quale strumenti, garanzie, attori istituzionali e operatori privati si muovono insieme, e nel quale la capacità di leggere le trasformazioni in corso è ormai parte integrante del mestiere di chi indaga, accusa o giudica.

