AI Act, polizia e sorveglianza biometrica: il parere del Garante Privacy sull’implementazione italiana del Regolamento UE
A partire dal 2 agosto 2026, due anni dopo la sua approvazione, il Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (noto come AI Act o AIA) determina ulteriori obblighi per amministrazioni e imprese attive nel territorio dell’Unione.
Pur essendo in vigore dal 2024, l’AI Act prevede infatti un’efficacia differita – immediata per le parti generali, graduale per le regole più impattanti – delle diverse previsioni al suo interno, così da concedere a Stati e imprese il tempo di adeguare le proprie politiche interne alla ricezione della nuova normativa. In particolare da ieri vigono, in ogni Paese UE, le previsioni in tema di trasparenza e informazione agli utenti sui sistemi di Intelligenza Artificiale; ulteriori scadenze sono previste entro il 2028.
L’Italia, dopo aver adottato un’apposita legge delega (L. n. 132/2025) alla fine dello scorso anno, sta provvedendo con una serie di misure attualmente al vaglio del Parlamento, sulle quali il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso due distinti pareri rispettivamente dedicati agli Atti del Governo n. 418 e n. 421.
Il primo riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale e dell’identificazione biometrica da parte delle forze di polizia, mentre il secondo verte su poteri delle Autorità nazionali e obblighi di formazione; nel presente articolo sarà analizzato il parere relativo all’Atto n. 418.
Le condizioni del Garante su biometria e banche dati
Con il parere n. 531 del 14 luglio 2026, reso pubblico il 29 luglio, il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera – con condizioni – ai Titoli I e III dello schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 418) che adegua l’ordinamento italiano all’AI Act.
Si tratta, come anticipato, delle parti che disciplinano l’impiego dell’Intelligenza Artificiale nel contesto delle attività investigative delle FdO, nonché alla disciplina in tema di biometria.
Per quanto il giudizio complessivo sia di coerenza con l’AI Act e con la legge delega n. 132/2025, l’Autorità chiede integrazioni puntuali e pone l’accento sulle necessarie cautele, soprattutto in tema di raccolta massiva e preventiva di dati biometrici.
Sorveglianza umana: un allineamento terminologico
Il decreto prevede già (all’art. 3, comma 4) una revisione umana qualificata collocata prima dell’impiego dei risultati in atti e provvedimenti capaci di incidere sulla sfera giuridica degli interessati, fissando al successivo comma 5 una sorveglianza umana effettiva per i sistemi ad alto rischio.
Il rilievo del Garante è quindi prettamente terminologico: l’espressione “sorveglianza umana”, che comprende tecniche anche ulteriori rispetto alla mera revisione (art. 14, paragrafo 4, lettera d, dell’AI Act) è ritenuta preferibile per allineare il lessico interno al regolamento.
È chiaro come l’obiettivo sia favorire il coordinamento con il testo comunitario ed evitare ambiguità applicative, facilitando l’aderenza della normativa italiana all’impostazione europea.
Ricerca e sperimentazione: dati sintetici e ruoli da chiarire
Sul versante di ricerca e sperimentazione, l’Autorità chiede che il divieto di condivisione dei dati operativi sensibili previsto dall’art. 4 sia esteso anche al mero utilizzo, ammettendo in alternativa dati sintetici o dati reali “mascherati”.
Sul punto, il testo del parere è molto chiaro: «il divieto andrebbe esteso anche al mero utilizzo di tali dati, ammettendo invece il ricorso a dati sintetici, previa valutazione della rappresentatività degli stessi o, sotto opportune garanzie, di dati reali oggetto di masking o altre forme di pseudonimizzazione».
Da rilevare che la valutazione della rappresentatività dei dati sintetici e le opportune garanzie per i dati mascherati costituiscono proprio i requisiti che interessano chi progetta i sistemi.
Il Garante chiede inoltre di chiarire ruoli e responsabilità in materia di protezione dati, ad oggi non chiaramente definiti nel decreto, di tutti i soggetti coinvolti nelle sperimentazioni, tra cui gestori, promotori od organizzatori di servizi.
Sandbox: l’Autorità vuole un posto al tavolo
Il decreto prevede la partecipazione delle forze di polizia agli spazi di sperimentazione normativa, le sandbox regolatorie dell’AI Act, subordinandola al raccordo con AgID e ACN.
Al riguardo, il parere formula due distinte richieste.
La prima è che, quando lo spazio di sperimentazione comporti un trattamento di dati personali, l’Autorità sia associata al relativo funzionamento, così da poter esercitare le proprie prerogative in conformità all’art. 57, paragrafo 10 del regolamento.
La seconda è più che altro una valutazione di opportunità, suggerendo che al Garante si possa ascrivere il compito di istituire spazi di sperimentazione ai sensi dell’articolo 57, paragrafi 1 e 4, limitatamente agli ambiti in cui l’AIA gli attribuisce funzioni di vigilanza del mercato (art. 74, paragrafo 8).
Un punto che ricorre anche nel parere sullo schema di decreto in tema di poteri delle Autorità nazionali e formazione, dove analogamente l’Autorità chiede di essere coinvolta nello Spazio di sperimentazione italiano per l’IA.
Identificazione biometrica remota: due regimi distinti e banche dati sotto controllo
L’articolo 8 del decreto disciplina l’identificazione biometrica remota in tempo reale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con finalità di prevenzione di specifiche minacce nonché di ricerca di persone scomparse o vittime di determinati reati.
L’impiego passa per una richiesta motivata e prevede l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, riferita a uno specifico evento o a un tempo non superiore a 15 giorni (prorogabili), a un’area territoriale delimitata e alle persone indicate; in caso di grave e irreparabile pregiudizio è ammesso l’avvio immediato, con autorizzazione richiesta a posteriori, su disposizione dei responsabili delle Forze di polizia.
Nelle indagini preliminari, il regime cambia: il nuovo art. 359-ter c.p.p. richiede l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari (GIP) su richiesta del Pubblico Ministero, con un meccanismo di doppia convalida in caso di urgenza modellato sull’art. 267, comma 2, c.p.p.
Tanto sull’articolo 8, comma 3, quanto sul comma 3 del nuovo 359-ter, il Garante interviene circa le banche dati di riferimento. In particolare, richiede requisiti di qualità dei dati per minimizzare le probabilità di errore e la definizione della natura dell’archivio: costituito ad hoc per ciascun caso autorizzato e cancellato al venir meno dell’esigenza operativa o dell’autorizzazione, oppure stabile ma alimentato di volta in volta con i soli dati pertinenti alla specifica finalità e “ripulito” al termine dell’utilizzo.
In entrambi i casi servono requisiti minimi su misure di sicurezza, tempi e modalità di cancellazione e garanzie di non incrementalità, «per evitare che ogni nuova autorizzazione comporti un ampliamento progressivo del set di confronto». Il principio è netto: «Il set di confronto deve essere, dunque, specifico per ciascun utilizzo autorizzato, non potendo la banca dati essere alimentata in modo incrementale rispetto alle autorizzazioni precedenti».
L’Autorità giudica poi troppo ampia la deroga dell’art. 8, comma 8, che consente di conservare dati acquisiti illegittimamente in presenza di un’«altra base giuridica» genericamente individuata, rilevando un sostanziale depotenziamento delle tutele offerte dal previgente d.lgs. n. 51/2018; chiede perciò di tipizzare normativamente i presupposti, assicurando la cancellazione effettiva nei casi in cui questi non sussistano.
Sull’art. 9 si chiede, infine, di affiancare alla valutazione d’impatto richiesta dall’articolo 27 dell’AI Act la consultazione preventiva del Garante prevista dal decreto del 2018.
Videosorveglianza e profilazione biometrica solo a posteriori
L’art. 10 apre alla videosorveglianza integrata con componenti di IA per il riconoscimento facciale ex post.
In questo caso, il Garante fissa un confine netto: no alla raccolta automatica e indiscriminata di dati biometrici, con elaborazione ammessa solo dopo la commissione di un reato e limitata alle tracce già registrate.
Nel parere è segnalato il rischio di profilazione massiva di tutti i presenti in contesti eterogenei e affollati come stadi, concerti, stazioni e grandi eventi, chiedendo di richiamare sul punto le garanzie antidiscriminatorie previste dall’art. 8 del d.lgs. n. 51/2018.
Un tema tutt’altro che teorico se si considera la letteratura sui tassi di errore differenziali dei sistemi di riconoscimento, documentati dagli studi NIST già nel 2019 e ripresi nella nostra analisi sui divieti USA.
Non a caso, al centro dello scontro parlamentare c’è la memorizzazione preventiva dei dati biometrici di chi accede ai luoghi sorvegliati, che l’attuale schema di decreto consente per un massimo di 7 giorni.
Il parere evita di entrare nel merito della durata, limitandosi a registrare che l’art. 10 fissa i termini massimi di conservazione dei dati e dei file di log e descrive le altre garanzie previste, tra cui la notifica al Garante dell’avvenuto utilizzo e la conservazione quinquennale dei log (art. 9).
Il nodo scraping e il nuovo articolo 359-ter c.p.p.
L’articolo 13 del decreto introduce nel codice di procedura penale l’art. 359-ter, nuovo mezzo di ricerca della prova nelle indagini preliminari fondato sull’identificazione biometrica remota in tempo reale.
La sua applicazione è prevista in tre ipotesi: conferma di identificazione e ricerca mirata di un indiziato, localizzazione di un sospetto non identificato, ricerca del latitante. Il perimetro dei reati rinvia all’Allegato II dell’AI Act, con l’aggiunta interna del requisito della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni per il reato per cui si procede.
Qui il Garante chiede un’integrazione speculare a quella già presente all’articolo 8 dello schema: l’espresso divieto di utilizzare banche dati ottenute mediante tecniche di scraping non mirato, o costituite in violazione della disciplina sulla protezione dei dati.
È questo il punto in cui il parere riecheggia la cronaca degli ultimi anni, poiché si tratta esattamente della pratica al centro del caso Clearview, sanzionata dall’Autorità nel 2022 e vietata in radice dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) dell’AI Act.
Inserire il divieto nella norma processuale significa, perciò, impedire che una prova processuale si formi a partire da dati di provenienza illecita.
La rilevanza del parere: vigilanza futura e requisiti concreti
Il parere del Garante Privacy sullo schema di decreto è obbligatorio ma non vincolante: tuttavia, pur senza poter imporre modifiche al testo in discussione, suggerisce la direzione della vigilanza che lo stesso Garante intende esercitare a decreto operativo.
Per chi progetta o fornisce sistemi ad alto rischio destinati alle Forze di polizia, i rilievi delineano requisiti concreti: qualità e non incrementalità delle banche dati, natura ad hoc (oppure stabile ma “ripulita” di volta in volta) dell’archivio, tracciabilità della sorveglianza umana, dati sintetici valutati per rappresentatività (o dati reali “mascherati” sotto opportune garanzie), cancellazione effettiva dei dati acquisiti illegittimamente.
Che tali requisiti entrino nel testo finale, però, è tutt’altro che scontato.
Il 30 luglio, un portavoce della Commissione europea ha ricordato che il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico è una pratica vietata dall’AI Act, precisando però di non voler giudicare in anticipo il caso italiano per mancanza di elementi.
Fonti di Palazzo Chigi hanno replicato che l’Italia continuerà a rispettare la normativa europea e che si pone all’avanguardia nella governance dell’IA. Nelle stesse ore la commissione Politiche dell’Unione europea della Camera ha rinviato il voto, dopo il via libera arrivato il giorno prima dall’omonima commissione del Senato, mentre l’esame nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Camera e Senato è proseguito senza rinvii.
Inoltre, nella consultazione pubblica sullo schema di decreto sono stati acquisiti i pareri di altre istituzioni (tra cui l’ACN) od organizzazioni (come la Rete per i Diritti Umani Digitali), che sottolineano ulteriori criticità – e perfino potenziali profili di incostituzionalità – della proposta normativa.
Entro il 10 ottobre il Consiglio dei ministri dovrà procedere all’approvazione definitiva dei decreti attuativi: fino a tale data potrà recepire o meno i pareri ricevuti dal Garante, lasciando quindi aperta la partita in merito alla ricezione italiana dell’AI Act e alle sue conseguenze sulla privacy dei cittadini.

