Data Sovereignty e DPF: le cinque scadenze critiche che definiranno il 2026

Data sovereignty non è più un concetto che si possa affrontare in astratto. Nel 2026 si è trasformata in un calendario di scadenze concrete, ciascuna delle quali potrebbe ridisegnare le regole del gioco per chiunque trasferisca dati personali attraverso l’Atlantico. Non parliamo di scenari ipotetici: parliamo di date, sentenze, sunset clause e revisioni istituzionali che convergono in un arco temporale straordinariamente compresso.

Per i professionisti della sicurezza informatica – CISO, security architect, compliance officer, analisti di threat intelligence – comprendere questa convergenza non è facoltativo. È una questione di sopravvivenza operativa.

Il Data Privacy Framework UE-USA, adottato dalla Commissione Europea nel luglio 2023, rappresenta il terzo tentativo di stabilire un meccanismo valido per i trasferimenti transatlantici di dati personali, dopo le invalidazioni di Safe Harbor (2015) e Privacy Shield (2020) da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Oltre 3.400 aziende statunitensi sono certificate sotto il DPF, e il framework sostiene un rapporto economico transatlantico che il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti stima in 7,1 trilioni di dollari. Ma a differenza dei suoi predecessori, il DPF è nato in un contesto geopolitico che si è deteriorato con una velocità che pochi avevano previsto.

Quello che segue è un’analisi delle cinque scadenze critiche che, nel corso del 2026 e oltre, metteranno alla prova la tenuta di questo framework – e con essa, l’intera architettura della data sovereignty europea.

Calendario sinottico delle scadenze critiche 2026

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FISA Section 702: il countdown del 20 aprile 2026

La prima e più urgente scadenza è la sunset clause della Sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act. Il Congressional Research Service lo conferma senza ambiguità: il RISAA (Reforming Intelligence and Securing America Act), approvato il 20 aprile 2024, ha riautorizzato la Sezione 702 per soli due anni – l’estensione più breve nella storia del programma. Questo significa che, salvo ulteriore riautorizzazione, la Sezione 702 cesserà di essere operativa il 20 aprile 2026.

Per chi lavora nella sicurezza informatica europea, la Sezione 702 non è un dettaglio normativo americano. È il meccanismo che autorizza la sorveglianza senza mandato individuale delle comunicazioni di cittadini non statunitensi a fini di intelligence. Come ha documentato il Center for Democracy and Technology, il RISAA non si è limitato a riautorizzare il programma: lo ha significativamente ampliato, estendendo la definizione di electronic communication service provider fino a includere qualsiasi fornitore di servizi che abbia accesso alle apparecchiature su cui transitano le comunicazioni. Secondo quanto riportato dal New York Times e confermato dalla Electronic Frontier Foundation, questa disposizione è stata concepita specificamente per coprire i data center di cloud computing.

Il paradosso è evidente: una riautorizzazione senza riforme sostanziali rafforzerebbe gli argomenti di chi contesta l’adeguatezza del DPF, perché consoliderebbe un regime di sorveglianza che la CGUE ha già giudicato incompatibile con i diritti fondamentali europei nelle sentenze Schrems I e Schrems II. Ma anche un’eventuale scadenza senza rinnovo non risolverebbe il problema, perché – come chiarisce il CRS – le attività autorizzate sotto la Sezione 702 non cesserebbero necessariamente in modo immediato.

Il PCLOB stesso ha annunciato l’intenzione di aggiornare il proprio report del 2023 sul programma in vista della scadenza di aprile – ma, come vedremo, il board non ha attualmente la capacità operativa per farlo.

Per i CISO europei, questo significa una cosa sola: qualsiasi Transfer Impact Assessment che si basi sullo status quo della sorveglianza statunitense dovrà essere rivalutato alla luce dell’esito di questo passaggio legislativo.

Trump v. Slaughter: l’indipendenza delle agenzie alla Corte Suprema

La seconda scadenza critica è giudiziaria, ma le sue implicazioni per la data sovereignty sono profonde. Il caso Trump v. Slaughter, discusso davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti l’8 dicembre 2025, affronta una questione apparentemente interna alla governance americana: se le protezioni statutarie contro la rimozione dei commissari della Federal Trade Commission violino la separazione dei poteri. La decisione è attesa entro la fine di giugno 2026.

Ma perché un caso sulla FTC dovrebbe preoccupare chi si occupa di protezione dei dati in Europa? La risposta sta nella struttura del DPF. Il framework si regge su un ecosistema di garanzie istituzionali: il PCLOB per la supervisione dell’intelligence, la FTC per l’enforcement commerciale, il DPRC (Data Protection Review Court, il tribunale istituito dall’Ordine Esecutivo 14086 per consentire ai cittadini europei di impugnare le misure di sorveglianza statunitensi) per il ricorso. Se la Corte Suprema dovesse ribaltare il precedente di Humphrey’s Executor v. United States (1935) – e durante le udienze, la maggioranza conservatrice della Corte ha mostrato propensione favorevole alla posizione del governo – le conseguenze si estenderebbero ben oltre la FTC.

I giudici della minoranza liberale hanno espresso forte preoccupazione per le implicazioni sistemiche. La giudice Jackson ha osservato che consentire la rimozione discrezionale dei vertici delle agenzie indipendenti potrebbe destabilizzare le istituzioni che sono ormai parte integrante della struttura di governo americana. La giudice Kagan, nel dissenso dall’ordine di sospensione, ha sottolineato i rischi di un potere presidenziale privo di adeguati contrappesi. Il punto cruciale per la data sovereignty è questo: se il presidente degli Stati Uniti può rimuovere a piacimento i vertici delle agenzie indipendenti, l’intero concetto di “supervisione indipendente” su cui si fonda il DPF diventa strutturalmente fragile.

Un caso parallelo, Trump v. Cook, riguardante l’indipendenza del Federal Reserve Board, è stato discusso a gennaio 2026 e potrebbe amplificare le conseguenze della decisione.

La Constitutional Accountability Center ha sottolineato che il Congresso e i presidenti hanno creato congiuntamente commissioni indipendenti come la FTC per oltre metà della storia nazionale americana. Ma la traiettoria giurisprudenziale recente – da Seila Law v. CFPB (2020) a Collins v. Yellen (2021) – ha progressivamente eroso le protezioni di Humphrey’s. Una sentenza che le elimini del tutto avrebbe ripercussioni immediate sulla credibilità delle garanzie istituzionali offerte dagli Stati Uniti nell’ambito del DPF.

La revisione periodica della Commissione Europea sul DPF

La terza scadenza è meno spettacolare ma altrettanto consequenziale. La Commissione Europea è tenuta a monitorare continuamente l’applicazione del quadro giuridico su cui si basa la decisione di adeguatezza, e a condurre revisioni periodiche. La prima revisione, completata nell’ottobre 2024, ha concluso che le autorità statunitensi hanno messo in atto le strutture necessarie per il funzionamento del DPF, ma ha espressamente indicato che avrebbe monitorato con particolare attenzione tre elementi: i rapporti del PCLOB sull’implementazione dell’Ordine Esecutivo 14086, lo stato delle nomine al PCLOB e gli sviluppi della Sezione 702.

In base al Recital 211 della decisione di adeguatezza, la prossima revisione si terrà entro tre anni – dunque entro l’autunno 2027. L’EDPB ha raccomandato che la revisione avvenga entro tre anni o meno, proprio alla luce dei numerosi aspetti critici da monitorare. La Commissione potrebbe dunque anticipare la revisione se le condizioni si deteriorano significativamente – e ci sono ragioni concrete per ritenere che ciò stia già accadendo.

Tutti e tre gli elementi indicati dalla Commissione si sono infatti deteriorati. Il 27 gennaio 2025, l’amministrazione Trump ha destituito tutti i membri democratici del PCLOB, lasciando il board con un solo membro su cinque – Beth Williams, repubblicana – e senza il quorum di tre membri necessario per operare. Nel maggio 2025, un tribunale federale ha ordinato il reintegro di due membri destituiti, ma la Corte d’Appello del D.C. Circuit ha sospeso tale ordine nel luglio 2025, lasciando la situazione irrisolta.

Il dato che rende questa situazione particolarmente critica per il DPF è che il PCLOB viene citato 31 volte nella decisione di adeguatezza della Commissione, che ne sottolinea esplicitamente l’indipendenza come elemento fondamentale. Senza quorum, il PCLOB non può aprire nuove indagini, non può emettere report istituzionali e non può completare la revisione delle linee guida dell’EO 14086. Come ha confermato Beth Williams, in condizioni di sub-quorum lo staff può proseguire i lavori su progetti già avviati, ma qualsiasi report resterebbe a livello staff e un singolo membro del board può bloccarne unilateralmente la pubblicazione. Come ha analizzato Lawfare, la pubblicazione del rapporto annuale sull’EO 14086 è sospesa a tempo indeterminato.

Il precedente storico non è rassicurante. Il PCLOB è già rimasto senza quorum in passato: dal 2007 al 2012 – cinque anni – quando la ricostituzione del board come agenzia indipendente incontrò l’inerzia delle nomine presidenziali e senatoriali, e dal gennaio 2017 per un periodo di quasi due anni. La differenza sostanziale è che le destituzioni del 2025 non sono il risultato di inerzia burocratica: sono il prodotto di una decisione politica deliberata, e l’amministrazione Trump non ha avviato alcuna procedura di nomina per ripristinare il quorum.

È opportuno tuttavia segnalare che non tutti gli osservatori considerano il DPF strutturalmente compromesso. La Commissione stessa nella prima revisione ha concluso che le condizioni di adeguatezza si applicano indipendentemente dalla composizione temporanea del PCLOB, e associazioni imprenditoriali come l’Information Technology Industry Council hanno accolto con favore la sentenza del Tribunale Generale su Latombe, sottolineando che il DPF fornisce “basi giuridiche e di diritti fondamentali solide” per i flussi di dati transatlantici. Le oltre 3.400 aziende certificate continuano a operare nel framework senza interruzioni.

Ciononostante, la posizione della Commissione appare delicata. Max Schrems ha pubblicamente dichiarato che la Commissione potrebbe essere costretta a sospendere il DPF di propria iniziativa, senza attendere una pronuncia della CGUE. Se la Commissione dovesse concludere che le condizioni di adeguatezza non sono più soddisfatte, potrebbe sospendere, modificare o revocare la decisione – con un impatto immediato e dirompente per le migliaia di organizzazioni europee che trasferiscono dati verso gli USA sulla base di questa decisione.

Le nuove SCC e l’Articolo 3(2) del GDPR

La quarta scadenza riguarda un aspetto meno dibattuto ma tecnicamente cruciale: la consultazione sulle nuove Standard Contractual Clauses ai sensi dell’Articolo 3(2) del GDPR, attesa per il primo trimestre 2026.

Le SCC sono il meccanismo di trasferimento dati più utilizzato dalle organizzazioni europee – il piano B, se si vuole, rispetto alla decisione di adeguatezza. Dopo la sentenza Schrems II, le SCC sono state integrate con l’obbligo di condurre Transfer Impact Assessment, e le autorità di controllo nazionali hanno progressivamente innalzato il livello di rigore richiesto. La CNIL francese, ad esempio, ha pubblicato nel gennaio 2025 linee guida dettagliate che sottolineano come le SCC da sole non siano sufficienti e richiedano misure supplementari documentate.

L’aggiornamento delle SCC avrà implicazioni dirette su tutti i meccanismi di trasferimento alternativi. Se il DPF dovesse cadere – scenario che non è più remoto – le SCC diventerebbero l’unica via praticabile per la maggior parte delle organizzazioni, e il loro contenuto e la loro struttura determineranno i margini operativi reali delle imprese.

Per i security architect, questo si traduce in una questione tecnica concreta: le misure supplementari richieste dalle SCC – crittografia end-to-end con chiavi sotto il controllo esclusivo del cliente, pseudonimizzazione, segmentazione dei dati – devono essere implementate prima che servano, non dopo. La lezione di Schrems II è che il tempo tra un’invalidazione e l’adeguamento operativo è sempre troppo breve.

Il ricorso Latombe alla CGUE: verso Schrems III?

La quinta scadenza è quella con l’orizzonte temporale più lungo, ma potenzialmente con l’impatto più devastante. Il 3 settembre 2025, il Tribunale Generale dell’UE ha respinto il ricorso del parlamentare francese Philippe Latombe contro il DPF, confermando la validità del framework sulla base dei fatti e del diritto al momento dell’adozione della decisione di adeguatezza nel 2023. Ma la storia non finisce qui.

Il 31 ottobre 2025, Latombe ha presentato appello alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La CGUE è lo stesso tribunale che ha invalidato Safe Harbor e Privacy Shield nelle sentenze Schrems I e Schrems II, ed è storicamente più rigorosa del Tribunale Generale nella valutazione delle pratiche di sorveglianza statunitensi. Noyb, l’organizzazione fondata da Max Schrems, ha criticato apertamente la sentenza del Tribunale Generale, sostenendo che “si discosta massicciamente dalla giurisprudenza della CGUE” e che una contestazione più ampia, che tenga conto degli sviluppi sotto l’amministrazione Trump, produrrebbe un risultato diverso. Noyb sta valutando le proprie opzioni per un ricorso autonomo.

Il punto decisivo è questo: il Tribunale Generale ha limitato la propria analisi ai fatti esistenti al momento dell’adozione della decisione di adeguatezza nel luglio 2023. Tutti gli sviluppi successivi – la riautorizzazione e l’ampliamento della Sezione 702, la destituzione dei membri del PCLOB, l’Ordine Esecutivo sull’accountability delle agenzie, la sentenza Trump v. Slaughter – non sono stati considerati. La CGUE, in sede di appello, potrebbe adottare un approccio diverso.

Come ha osservato WilmerHale, una decisione della CGUE non è attesa prima del 2027, ma i segnali preliminari suggeriscono che il DPF dovrà affrontare il suo test più significativo. Un’eventuale invalidazione – il cosiddetto Schrems III – colpirebbe non solo le aziende certificate sotto il DPF, ma l’intero ecosistema di trasferimenti dati transatlantici.

Il quadro convergente: perché queste scadenze non sono indipendenti

L’errore più comune nell’analisi della data sovereignty è trattare ciascuna di queste scadenze come un evento isolato. Non lo sono. Costituiscono un sistema interconnesso in cui ogni sviluppo alimenta e amplifica gli altri. Se la Sezione 702 viene riautorizzata senza riforme, gli argomenti di Latombe (e di noyb) davanti alla CGUE si rafforzano.

Se Trump v. Slaughter demolisce l’indipendenza delle agenzie, la credibilità del PCLOB e della FTC come garanti del DPF crolla. Se il PCLOB resta non operativo, la Commissione Europea non dispone dello strumento di verifica su cui ha fondato la propria decisione di adeguatezza. E se le nuove SCC impongono standard più elevati, il costo della non conformità aumenta per tutte le organizzazioni che trasferiscono dati verso gli USA.

La testimonianza di Anton Carniaux, direttore degli affari pubblici e legali di Microsoft France, davanti al Senato francese nel giugno 2025 ha reso questa interconnessione tangibile. Sotto giuramento, Carniaux ha dichiarato di non poter garantire che i dati dei cittadini francesi non sarebbero stati trasferiti alle autorità statunitensi ai sensi del CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), la legge federale statunitense del 2018 che consente alle autorità USA di richiedere dati a provider americani indipendentemente dalla localizzazione fisica dei server. Come ha sintetizzato The Register, quella singola ammissione ha confermato ciò che molti sospettavano da tempo: i provider soggetti alla giurisdizione USA non possono garantire la sovranità dei dati europei, indipendentemente dalla localizzazione fisica dei server.

Un caso concreto che illustra la fragilità di questa dinamica arriva dai Paesi Bassi. Solvinity, provider cloud olandese scelto specificamente dal Comune di Amsterdam e dal Ministero della Giustizia dei Paesi Bassi per ridurre la dipendenza da fornitori statunitensi, è stata acquisita nel novembre 2025 dall’americana Kyndryl. Il paradosso è eloquente: un’organizzazione pubblica europea che investe nella data sovereignty selezionando un provider locale si ritrova, per effetto di una normale operazione di M&A, nuovamente sotto giurisdizione statunitense. Nessun contratto, nessun audit preventivo e nessuna clausola di sovranità possono proteggere da questo rischio strutturale senza presidi normativi vincolanti.

Il dibattito politico europeo riflette questa consapevolezza crescente. L’ambizione condivisa degli Stati membri di rafforzare l’autonomia digitale del continente è sempre più esplicita, anche se la stessa riflessione istituzionale riconosce che la data sovereignty non è incompatibile per definizione con l’utilizzo di provider extra-UE, purché esistano garanzie verificabili.

Il contesto normativo europeo: EUCS, e-Evidence e revisione del Cybersecurity Act

Le cinque scadenze transatlantiche non operano in un vuoto normativo. Il 2026 è anche l’anno in cui l’Unione Europea porterà a maturazione diversi strumenti legislativi che ridefiniscono il perimetro della data sovereignty dal lato europeo.

Lo schema di certificazione EUCS e la revisione del Cybersecurity Act

Lo schema di certificazione EUCS (European Union Cloud Services Scheme), sviluppato da ENISA nell’ambito del Cybersecurity Act, resta l’epicentro del dibattito sulla sovranità cloud in Europa. Dopo cinque anni di negoziati, la questione fondamentale – se includere requisiti di sovranità al livello di certificazione più elevato, che imporrebbero la sede legale europea e l’immunità da leggi extraterritoriali non-UE per i provider – non è ancora risolta.

La revisione del Cybersecurity Act, la cui tempistica ha subito diversi rinvii nel corso dei mesi precedenti, potrebbe sbloccare l’impasse. Le posizioni restano polarizzate: da un lato Francia, Germania e altri paesi che sostengono l’inclusione di requisiti di sovranità per proteggere i dati più sensibili; dall’altro, un blocco guidato da Paesi Bassi, Irlanda e paesi nordici che privilegiano la neutralità tecnologica e l’apertura dei mercati.

L’esito dell’EUCS è rilevante per i professionisti della sicurezza perché, sebbene la certificazione sia formalmente volontaria, la Direttiva NIS2 e il Data Act conferiscono agli Stati membri il potere di richiedere provider certificati EUCS per enti pubblici, entità essenziali e importanti. Una volta adottato, lo schema ridisegnerà le regole di accesso al mercato cloud europeo.

Il Regolamento e-Evidence: la risposta europea al CLOUD Act

Un tassello normativo che merita particolare attenzione nel dibattito sulla data sovereignty è il Regolamento e-Evidence (UE 2023/1543), che diventerà direttamente applicabile il 18 agosto 2026. Questo strumento rappresenta la risposta dell’Unione Europea al CLOUD Act statunitense: crea un meccanismo europeo per l’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche in procedimenti penali, consentendo a un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di richiedere direttamente dati a un fornitore di servizi in un altro Stato membro, indipendentemente dalla localizzazione dei dati.

Il European Production Order prevede tempi di risposta di 10 giorni (8 ore in caso di emergenza), con sanzioni pecuniarie che possono raggiungere il 2% del fatturato mondiale annuo per i service provider che non si conformano. La Direttiva complementare (UE 2023/1544), che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 18 febbraio 2026, impone ai provider che operano nell’UE di designare un referente legale per ricevere e rispondere agli ordini.

Per i security architect e i CISO, l’e-Evidence Regulation introduce un dato nuovo nell’equazione della data sovereignty: l’UE sta dotandosi di strumenti propri per l’accesso ai dati a fini giudiziari, paralleli e potenzialmente in conflitto con il CLOUD Act. I provider statunitensi si troveranno potenzialmente tra due fuochi normativi – l’obbligo di rispondere alle richieste UE e i vincoli dello Stored Communications Act americano – finché non sarà finalizzato un accordo bilaterale UE-USA, attualmente ancora in fase di negoziazione.

Per comprendere la portata pratica del conflitto, si consideri lo scenario di un provider statunitense che opera nell’UE e riceve simultaneamente un ordine europeo di produzione ai sensi dell’e-Evidence e una richiesta delle autorità USA ai sensi del CLOUD Act sugli stessi dati. La compliance con un obbligo potrebbe implicare la violazione dell’altro: rispondere all’ordine europeo senza notificare le autorità USA potrebbe confliggere con il diritto americano, mentre dare priorità alla richiesta USA potrebbe violare il GDPR e il Regolamento e-Evidence. In assenza di un accordo bilaterale che armonizzi le due giurisdizioni, i provider dovranno navigare questo conflitto caso per caso – con rischi legali significativi in entrambe le direzioni.

Implicazioni operative per i professionisti della sicurezza

Cosa significa tutto questo per chi progetta architetture, gestisce rischi e risponde a incidenti?

Rivalutazione dei Transfer Impact Assessment. Ogni TIA condotto prima del 20 aprile 2026 dovrà essere aggiornato in base all’esito della scadenza della Sezione 702. Se il programma viene riautorizzato senza riforme – o se viene ampliato ulteriormente – il livello di rischio per i trasferimenti verso gli USA aumenta oggettivamente. Le organizzazioni che si basano sul DPF come unico meccanismo di trasferimento sono le più esposte.

Diversificazione dei meccanismi di trasferimento. Affidarsi esclusivamente al DPF è una scelta ad alto rischio. Le organizzazioni dovrebbero mantenere attive e testate le SCC come meccanismo di backup, con TIA aggiornati e misure supplementari documentate. L’implementazione di soluzioni Bring Your Own Key (BYOK) o Hold Your Own Key (HYOK) non è più un nice-to-have: è un requisito di resilienza.

Monitoraggio giuridico strutturato. Le cinque scadenze descritte, integrate dal quadro normativo europeo (EUCS, e-Evidence, revisione CSA), richiedono un sistema di monitoraggio dedicato, con trigger specifici per ciascun evento e piani di contingenza predefiniti. Per un CISO, questo significa coinvolgere il DPO, l’ufficio legale e il board in un processo decisionale coordinato, non reattivo.

Classificazione dei workload per rischio giurisdizionale. Non tutti i dati richiedono lo stesso livello di protezione. I dati sanitari, finanziari regolamentati, la proprietà intellettuale strategica e le informazioni classificate dovrebbero risiedere presso provider soggetti esclusivamente al diritto europeo. Per i dati operativi non critici, il rischio giurisdizionale può essere accettabile. Ma questa classificazione deve essere esplicita, documentata e rivista periodicamente – e, come dimostra il caso Solvinity/Kyndryl, deve includere presidi contrattuali contro il rischio M&A.

Crittografia sotto controllo del cliente. La crittografia end-to-end è condizione necessaria ma non sufficiente. Se le chiavi crittografiche sono gestite dal provider cloud, l’accesso giurisdizionale estero resta tecnicamente possibile. La gestione delle chiavi sotto il controllo esclusivo del cliente è il vero discriminante architetturale della data sovereignty.

Preparazione alla conformità e-Evidence. I provider di servizi che operano nell’UE dovranno designare un referente legale e configurare i propri sistemi per interagire con il sistema IT decentralizzato previsto dal Regolamento entro agosto 2026. Per le organizzazioni europee che utilizzano provider extra-UE, è essenziale comprendere come le richieste di produzione e conservazione di prove elettroniche interagiranno con le clausole contrattuali esistenti.

Lo scenario post-DPF: prepararsi all’impensabile

Cosa accadrebbe se il DPF venisse invalidato o sospeso? L’esperienza di Schrems II offre indicazioni precise. Dopo l’invalidazione del Privacy Shield nel luglio 2020, le organizzazioni si sono trovate senza un meccanismo di trasferimento valido nel giro di ore. Il caos operativo che ne è seguito – con autorità di controllo che adottavano posizioni divergenti, aziende che improvvisavano TIA mai condotti e provider che promettevano garanzie non verificabili – è un precedente da cui trarre insegnamenti concreti.

Un piano di contingenza credibile dovrebbe includere: l’identificazione preventiva di provider europei alternativi per i workload più sensibili; la predisposizione di SCC aggiornate con TIA e misure supplementari per tutti i trasferimenti verso gli USA; la valutazione di soluzioni di sovereign cloud europeo che offrano isolamento giurisdizionale verificabile; e una comunicazione trasparente con clienti, partner e regolatori sulla propria postura di data sovereignty.

AWS ha investito 7,8 miliardi di euro nel suo European Sovereign Cloud, lanciato con disponibilità generale in Germania nel gennaio 2026, gestito da una nuova società tedesca e operato da personale esclusivamente residente nell’UE. È un segnale significativo della crescente domanda di mercato per soluzioni sovrane. Ma la domanda fondamentale resta: se la società madre è statunitense, il CLOUD Act si applica. Come ha confermato Carniaux davanti al Senato francese, nessuna struttura societaria locale può neutralizzare la portata extraterritoriale della legge americana.

Data sovereignty come disciplina permanente

Le cinque scadenze del 2026, amplificate dal quadro normativo europeo in fase di consolidamento (EUCS, e-Evidence, revisione del Cybersecurity Act), non sono eventi puntuali: sono i nodi visibili di una trasformazione strutturale del rapporto tra sovranità nazionale, giurisdizione digitale e sicurezza dei dati.

Per i professionisti della sicurezza informatica, la data sovereignty non è un capitolo aggiuntivo nel manuale della compliance. È una dimensione fondamentale della threat intelligence, del risk management e dell’architettura di sicurezza. Chi la ignora non sta semplicemente correndo un rischio regolamentare: sta costruendo infrastrutture su fondamenta giuridiche che potrebbero cedere con un preavviso misurabile in settimane, non in anni.

FAQ

Cos’è il Data Privacy Framework UE-USA? È il meccanismo adottato dalla Commissione Europea nel luglio 2023 per consentire il trasferimento di dati personali dall’UE agli USA, in sostituzione del Privacy Shield invalidato dalla CGUE nel 2020. Si basa su garanzie introdotte dall’Ordine Esecutivo 14086 del presidente Biden, inclusa la creazione del Data Protection Review Court (DPRC) e il ruolo di supervisione del PCLOB. Oltre 3.400 aziende americane sono attualmente certificate sotto il framework.

Perché la scadenza della Sezione 702 di FISA è rilevante per la data sovereignty europea? Perché la Sezione 702 autorizza la sorveglianza senza mandato individuale delle comunicazioni di cittadini non statunitensi. La CGUE ha già giudicato questo regime incompatibile con i diritti fondamentali europei. Una riautorizzazione senza riforme significative rafforzerebbe gli argomenti per una nuova invalidazione del meccanismo di trasferimento dati.

Cos’è il caso Trump v. Slaughter e perché riguarda la protezione dei dati? È un caso pendente davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti sulla possibilità per il presidente di rimuovere a piacimento i commissari della FTC. Se la Corte elimina le protezioni, l’indipendenza di tutte le agenzie su cui si fonda il DPF – inclusi PCLOB e FTC – verrebbe strutturalmente compromessa.

Cos’è il Regolamento e-Evidence e come si collega alla data sovereignty? È il Regolamento UE 2023/1543, applicabile dal 18 agosto 2026, che consente alle autorità giudiziarie di uno Stato membro UE di richiedere direttamente prove elettroniche a provider di servizi in altri Stati membri. Rappresenta la risposta europea al CLOUD Act e introduce nuovi obblighi per i service provider, inclusa la designazione di un referente legale nell’UE.

Cosa possono fare concretamente le organizzazioni europee per prepararsi? Aggiornare i Transfer Impact Assessment, mantenere le SCC come meccanismo alternativo con misure supplementari documentate, implementare la crittografia con chiavi sotto il controllo del cliente, classificare i workload per rischio giurisdizionale (includendo il rischio M&A come nel caso Solvinity/Kyndryl), predisporre piani di contingenza per uno scenario post-DPF e avviare la preparazione alla conformità e-Evidence.

Il ricorso Latombe alla CGUE potrebbe portare a uno Schrems III? È uno degli scenari possibili. Il Tribunale Generale ha respinto il ricorso, ma Latombe ha presentato appello alla CGUE il 31 ottobre 2025. La CGUE è storicamente più rigorosa e potrebbe considerare sviluppi successivi al 2023, incluse le destituzioni al PCLOB e l’ampliamento della Sezione 702.

A cosa serve lo schema EUCS e quando sarà adottato? L’EUCS è lo schema di certificazione cybersecurity per i servizi cloud, sviluppato da ENISA nell’ambito del Cybersecurity Act. Il dibattito sull’inclusione di requisiti di sovranità (sede legale europea, immunità da giurisdizioni extraterritoriali) è in corso dal 2020. La revisione del Cybersecurity Act, in corso nei primi mesi del 2026, potrebbe accelerarne l’adozione. Una volta operativo, lo schema potrebbe diventare di fatto obbligatorio per i provider che servono enti pubblici e entità critiche sotto NIS2.

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